Le imprese agricole che per qualsiasi motivo producano emissioni in atmosfera ricadono nel campo di applicazione della legislazione destinata alla sua regolamentazione e devono osservarne le disposizioni. La legislazione definisce emissione "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico". Tra queste emissioni sono incluse le polveri prodotte dagli impianti di essiccazione di una grande varietà di prodotti agricoli (cereali, foraggi, frutti o altre parti eduli o destinate alla trasformazione [foglie di tabacco]) e dagli impianti di molitura e miscelazione di mangimi, polveri o GES (gas effetto serra) prodotti dagli allevamenti, emissioni di inquinanti chimici volatili prodotti da cantine e impianti per la lavorazione dell'uva e dei suoi derivati. Le imprese agricole che producano emissioni in atmosfera possono trovarsi in 3 diverse condizioni che determinano il tipo di procedura da seguire per conseguire l'autorizzazione all'esercizio degli impianti. Qui sono elencate in ordine di complessità e gravosità crescente per l'esercente. 1)esonero (art 272, comma1) Impianti ed attività all'Allegato IV delle Parte V del decreto. Tra queste possiamo elencare alcuni esempi: le serre, gli allevamenti in ambienti confinati (stalle) con numero di capi potenzialmente inferiore a 200 vacche da latte, meno di 300 bovini all'ingrasso, meno di 1.000 suini all'ingrasso, meno di 30.000 polli da carne, e allevamenti non confinati (stato brado) senza limite di numero di capi. Questa tipologia di aziende non sono tenute a presentare alcuna domanda e rispettare alcun limite di emissione in atmosfera 2)Autorizzazione in via generale (Art 272, comma 2; D.D. 40 del 23/10/2007) Procedura semplificata che si applica unicamente agli essiccatoi di cereali e semi. La domanda inoltrata all'autorità competente viene accolta con procedimento autonomo (senza conferenza dei servizi) se la documentazione tecnica allegata dimostra che siano stati applicate le soluzioni tecniche contenute nel D.D. per contenere le emissioni, ed in particolare, i due aspetti rilevanti: che le fasi di pulitura siano eseguite con apparecchiature chiuse, e che i sistemi di abbattimento delle emissioni delle polveri consentano di rispettare il limite di 20 mg/Nm3. Non viene richiesta l'esecuzione periodica delle misure di emissione. Queste possono comunque essere verificate dall'ARPA, autorità preposta al controllo. 3)Autorizzazione (art 269) La procedura di autorizzazione si applica a tutti gli impianti ed attività diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2) precedenti. La procedura di autorizzazione prevede, successivamente alla presentazione della domanda, la convocazione della conferenza dei servizi ed il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente che include le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'impianto, ed in articolare tra le principali, i limiti di emissione da non superare e la periodicità dei rilievi che l'esercente l'impianto deve eseguire.
Il Decreto Legislativo 152/2006 Applicazioni delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera agli impianti di essiccazione utilizzati in agricoltura Il caso del Piemonte
Cavallo Eugenio
2013
Abstract
Le imprese agricole che per qualsiasi motivo producano emissioni in atmosfera ricadono nel campo di applicazione della legislazione destinata alla sua regolamentazione e devono osservarne le disposizioni. La legislazione definisce emissione "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico". Tra queste emissioni sono incluse le polveri prodotte dagli impianti di essiccazione di una grande varietà di prodotti agricoli (cereali, foraggi, frutti o altre parti eduli o destinate alla trasformazione [foglie di tabacco]) e dagli impianti di molitura e miscelazione di mangimi, polveri o GES (gas effetto serra) prodotti dagli allevamenti, emissioni di inquinanti chimici volatili prodotti da cantine e impianti per la lavorazione dell'uva e dei suoi derivati. Le imprese agricole che producano emissioni in atmosfera possono trovarsi in 3 diverse condizioni che determinano il tipo di procedura da seguire per conseguire l'autorizzazione all'esercizio degli impianti. Qui sono elencate in ordine di complessità e gravosità crescente per l'esercente. 1)esonero (art 272, comma1) Impianti ed attività all'Allegato IV delle Parte V del decreto. Tra queste possiamo elencare alcuni esempi: le serre, gli allevamenti in ambienti confinati (stalle) con numero di capi potenzialmente inferiore a 200 vacche da latte, meno di 300 bovini all'ingrasso, meno di 1.000 suini all'ingrasso, meno di 30.000 polli da carne, e allevamenti non confinati (stato brado) senza limite di numero di capi. Questa tipologia di aziende non sono tenute a presentare alcuna domanda e rispettare alcun limite di emissione in atmosfera 2)Autorizzazione in via generale (Art 272, comma 2; D.D. 40 del 23/10/2007) Procedura semplificata che si applica unicamente agli essiccatoi di cereali e semi. La domanda inoltrata all'autorità competente viene accolta con procedimento autonomo (senza conferenza dei servizi) se la documentazione tecnica allegata dimostra che siano stati applicate le soluzioni tecniche contenute nel D.D. per contenere le emissioni, ed in particolare, i due aspetti rilevanti: che le fasi di pulitura siano eseguite con apparecchiature chiuse, e che i sistemi di abbattimento delle emissioni delle polveri consentano di rispettare il limite di 20 mg/Nm3. Non viene richiesta l'esecuzione periodica delle misure di emissione. Queste possono comunque essere verificate dall'ARPA, autorità preposta al controllo. 3)Autorizzazione (art 269) La procedura di autorizzazione si applica a tutti gli impianti ed attività diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2) precedenti. La procedura di autorizzazione prevede, successivamente alla presentazione della domanda, la convocazione della conferenza dei servizi ed il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente che include le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'impianto, ed in articolare tra le principali, i limiti di emissione da non superare e la periodicità dei rilievi che l'esercente l'impianto deve eseguire.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.