Le disposizioni tecniche che è necessario osservare nella progettazione, costruzione, approvazione, revisione ed installazione dei serbatoi spandiliquame sono stabilite da norme legislative e regolamentari specifiche che garantiscono sia la sicurezza dell'impiego della cisterna che l'idoneità alla circolazione stradale del mezzo su cui questa è installata. L'aggiornamento del 1995 dell'ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), accordo internazionale sul trasporto di sostanze pericolose a cui l'Italia aderisce, ha modificato la definizione delle materie infettanti, per cui, secondo la classificazione attualmente in vigore, i liquami agricoli, composti prevalentemente da deiezioni animali, non viene più considerata materia pericolosa, a meno che non contenga organismi geneticamente modificati. Questo comporta, in taluni casi, una notevole semplificazione delle prescrizioni nella costruzione ed uso dei mezzi destinati al loro trasporto La novità, vista la sua importanza, ha richiesto l'intervento del Ministero dei Trasporti che con una recente circolare ha chiarito la situazione dell'attuale normativa in materia di cisterne per il trasporto e lo spandimento di liquami di origine agricola. Da essa si desume che per la costruzione, omologazione, ed impiego dei serbatoi adibiti al trasporto e spandimento di liquami, si configurano due distinti casi qui di seguito indicati. 1.Dovranno ancora essere rispettate le prescrizioni dettate dal D.M. 27 settembre 1982 riguardante le merci pericolose nelle circostanze di: a.serbatoi che durante le fasi di carico, trasporto e scarico prevedano la possibilità di funzionamento a pressione diversa da quella atmosferica; b.serbatoi destinati a trasportare liquami contenenti "batteri geneticamente modificati", rientranti ancora tra i prodotti definiti come merci pericolose dall'accordo ADR. 2.Non è necessario rispettare le prescrizioni imposte dal D.M. 27 settembre 1982 nei casi diversi dai due indicati ai punti precedenti, quindi per liquami di origine agricola che non contengano organismi geneticamente modificati trasportati e distribuiti in cisterne in cui non venga superata la pressione atmosferica.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RICHIESTE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA COSTRUZIONE DELLE CISTERNE DESTINATE AL TRASPORTO E SPANDIMENTO DI LIQUAMI DI ORIGINE AGRICOLA.

Cavallo Eugenio
2000

Abstract

Le disposizioni tecniche che è necessario osservare nella progettazione, costruzione, approvazione, revisione ed installazione dei serbatoi spandiliquame sono stabilite da norme legislative e regolamentari specifiche che garantiscono sia la sicurezza dell'impiego della cisterna che l'idoneità alla circolazione stradale del mezzo su cui questa è installata. L'aggiornamento del 1995 dell'ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), accordo internazionale sul trasporto di sostanze pericolose a cui l'Italia aderisce, ha modificato la definizione delle materie infettanti, per cui, secondo la classificazione attualmente in vigore, i liquami agricoli, composti prevalentemente da deiezioni animali, non viene più considerata materia pericolosa, a meno che non contenga organismi geneticamente modificati. Questo comporta, in taluni casi, una notevole semplificazione delle prescrizioni nella costruzione ed uso dei mezzi destinati al loro trasporto La novità, vista la sua importanza, ha richiesto l'intervento del Ministero dei Trasporti che con una recente circolare ha chiarito la situazione dell'attuale normativa in materia di cisterne per il trasporto e lo spandimento di liquami di origine agricola. Da essa si desume che per la costruzione, omologazione, ed impiego dei serbatoi adibiti al trasporto e spandimento di liquami, si configurano due distinti casi qui di seguito indicati. 1.Dovranno ancora essere rispettate le prescrizioni dettate dal D.M. 27 settembre 1982 riguardante le merci pericolose nelle circostanze di: a.serbatoi che durante le fasi di carico, trasporto e scarico prevedano la possibilità di funzionamento a pressione diversa da quella atmosferica; b.serbatoi destinati a trasportare liquami contenenti "batteri geneticamente modificati", rientranti ancora tra i prodotti definiti come merci pericolose dall'accordo ADR. 2.Non è necessario rispettare le prescrizioni imposte dal D.M. 27 settembre 1982 nei casi diversi dai due indicati ai punti precedenti, quindi per liquami di origine agricola che non contengano organismi geneticamente modificati trasportati e distribuiti in cisterne in cui non venga superata la pressione atmosferica.
2000
Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra - IMAMOTER - Sede Ferrara
Rapporto intermedio di progetto
spndiliquame
sicurezza
agricoltura
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/188877
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