Il Fondo di Rotazione (FdR), istituito con la legge n.183 del 1987, provvede ad una parziale copertura finanziaria degli oneri di pertinenza nazionale (nella misura del 70%) previsti nei Programmi e nelle Azioni di politica comunitaria. Attraverso questo Fondo si assicura la centralizzazione presso la Tesoreria dello Stato dei flussi finanziari dei fondi strutturali provenienti dall'Unione Europea e la gestione univoca dei relativi trasferimenti in favore delle Amministrazioni e degli Enti nazionali. Tuttavia, in un contesto ormai strutturale, di continue riduzioni del fondo ordinario alla ricerca, si ritiene fondamentale che anche le regole alla base del FdR vengano aggiornate allo scopo di supportare gli Enti pubblici di ricerca che, anche quando finanziati al 100 in termini di costi progettuali, sostengono costi ben superiori a quelli rendicontati nei progetti stessi. si ritiene che una rinegoziazione, promossa dagli organi di vertice dell'Ente sia un passo auspicabile in ragione del fatto che la partecipazione ai progetti europei di ricerca oltre ad essere un'attività imprescindibile per lo sviluppo del Paese, è anche uno strumento necessario per garantire il rientro di parte del contributo che L'italia versa al bilancio dell'UE. Il CNR in questo contesto riveste un ruolo considerevole essendo il soggetto giuridico italiano che da sempre ottiene il maggior contributo europeo nell'ambito dei Programmi Quadro. si propongono quindi due alternative: considerare il FdR come uno strumento premiale dell'eccellenza scientifica e ridefinire il cofinanziamento.

ANALISI DI ELEMENTI PER LA RINEGOZIAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DEL CNR AL FONDO DI ROTAZIONE (legge n. 183 del 1987) PER IL PROGRAMMA HORIZON 2020

SUSANNA TOSI;EDOARDO PANDOLFI;ZONTA ANGELICA
2018

Abstract

Il Fondo di Rotazione (FdR), istituito con la legge n.183 del 1987, provvede ad una parziale copertura finanziaria degli oneri di pertinenza nazionale (nella misura del 70%) previsti nei Programmi e nelle Azioni di politica comunitaria. Attraverso questo Fondo si assicura la centralizzazione presso la Tesoreria dello Stato dei flussi finanziari dei fondi strutturali provenienti dall'Unione Europea e la gestione univoca dei relativi trasferimenti in favore delle Amministrazioni e degli Enti nazionali. Tuttavia, in un contesto ormai strutturale, di continue riduzioni del fondo ordinario alla ricerca, si ritiene fondamentale che anche le regole alla base del FdR vengano aggiornate allo scopo di supportare gli Enti pubblici di ricerca che, anche quando finanziati al 100 in termini di costi progettuali, sostengono costi ben superiori a quelli rendicontati nei progetti stessi. si ritiene che una rinegoziazione, promossa dagli organi di vertice dell'Ente sia un passo auspicabile in ragione del fatto che la partecipazione ai progetti europei di ricerca oltre ad essere un'attività imprescindibile per lo sviluppo del Paese, è anche uno strumento necessario per garantire il rientro di parte del contributo che L'italia versa al bilancio dell'UE. Il CNR in questo contesto riveste un ruolo considerevole essendo il soggetto giuridico italiano che da sempre ottiene il maggior contributo europeo nell'ambito dei Programmi Quadro. si propongono quindi due alternative: considerare il FdR come uno strumento premiale dell'eccellenza scientifica e ridefinire il cofinanziamento.
2018
cofinanziamento
fondo di rotazione
rinegoziazione
fondo premiale
horizon 2020
fondo ordinario
finanziamenti alla ricerca
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/385366
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