Il Rapporto contiene la proposta di un piano nazionale di campionamento per la flotta con Lft<10 metri da sottoporre all'attenzione del MIPAAF ai fini dell'invio alla Commissione. Il piano è relativo alle navi non soggette agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco così come indicato all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento sul controllo (CE) n. 1224/2009 in conformità con la metodologia basata sul rischio descritto nell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione. Gli articoli 16 (par. 1) e 25 (par. 1), del regolamento sul controllo prevedono che gli Stati membri provvedano alla definizione di piani di campionamento al fine di controllare le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco (artt. 23 e 24) e alla tenuta del giornale di pesca (artt. 14 e 15) per garantire che essi osservino le norme della Politica Comune della Pesca. L'allegato XVI del regolamento di esecuzione della Commissione stabilisce la metodologia per l'istituzione dei piani di campionamento elaborati sulla base del rischio di inadempienza alle norme della Politica Comune della Pesca. Scopo del piano di campionamento è monitorare le attività delle navi di cui agli articoli 16 e 25 del regolamento sul controllo e stimare le loro catture complessive per un determinato stock e per mestiere durante il periodo del campionamento.
Piano di campionamento per la flotta con Lft <10 metri secondo il Regolamento n. 1224/2009 del Consiglio - art. 16 par. 1, e art. 25 par. 1 e il Regolamento di esecuzione n. 404/2011 della Commissione - allegato XVI
Marina d'Antonio;Assunta Martone;Livia Menziani;Alfonso Morvillo;Valentina Rossi;Alberico Simioli;
2022
Abstract
Il Rapporto contiene la proposta di un piano nazionale di campionamento per la flotta con Lft<10 metri da sottoporre all'attenzione del MIPAAF ai fini dell'invio alla Commissione. Il piano è relativo alle navi non soggette agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco così come indicato all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento sul controllo (CE) n. 1224/2009 in conformità con la metodologia basata sul rischio descritto nell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione. Gli articoli 16 (par. 1) e 25 (par. 1), del regolamento sul controllo prevedono che gli Stati membri provvedano alla definizione di piani di campionamento al fine di controllare le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi relativi alla dichiarazione di sbarco (artt. 23 e 24) e alla tenuta del giornale di pesca (artt. 14 e 15) per garantire che essi osservino le norme della Politica Comune della Pesca. L'allegato XVI del regolamento di esecuzione della Commissione stabilisce la metodologia per l'istituzione dei piani di campionamento elaborati sulla base del rischio di inadempienza alle norme della Politica Comune della Pesca. Scopo del piano di campionamento è monitorare le attività delle navi di cui agli articoli 16 e 25 del regolamento sul controllo e stimare le loro catture complessive per un determinato stock e per mestiere durante il periodo del campionamento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.