La Corte di giustizia dell’Unione europea (27 febbraio 2025) affronta il conflitto tra diritto di accesso ai dati personali e tutela del segreto industriale, ribadendo che il bilanciamento tra diritti contrapposti deve privilegiare, ove possibile, modalità di comunicazione che non ledano diritti altrui. Spetterà al giudice nazionale o all’autorità di controllo valutare gli interessi in gioco e, caso per caso, autorizzare o meno una divulgazione. La decisione va nell’auspicata direzione di consolidare forme di autodeterminazione e controllo da parte dell’interessato, approccio sul quale è fondata l’intera disciplina del Gdpr. Resta però il rischio di una “giurisdizionalizzazione” della protezione dati: delegare sistematicamente al giudice o all’autorità di controllo la valutazione del bilanciamento può rallentare l’accesso effettivo alle informazioni, scoraggiare l’esercizio del diritto da parte degli interessati (per costi, tempi e complessità procedurale). Inoltre, questa dinamica sposta l’asse della tutela dalla responsabilizzazione preventiva dei titolari del trattamento – come richiesto dal principio del by design – verso un intervento ex post delle autorità, meno sostenibile nel lungo periodo. Se l’effettività della tutela dovesse dipendere sistematicamente dall’intervento giurisdizionale, anziché da meccanismi responsabilizzazione propri di un modello di protezione by design, si assisterebbe a un indebolimento sostanziale della capacità individuale di esercitare una libertà fondamentale.

Privacy e segreto industriale: come la tecnologia ridefinisce il controllo sui nostri dati personali

fasano gianluca
Primo
Conceptualization
2025

Abstract

La Corte di giustizia dell’Unione europea (27 febbraio 2025) affronta il conflitto tra diritto di accesso ai dati personali e tutela del segreto industriale, ribadendo che il bilanciamento tra diritti contrapposti deve privilegiare, ove possibile, modalità di comunicazione che non ledano diritti altrui. Spetterà al giudice nazionale o all’autorità di controllo valutare gli interessi in gioco e, caso per caso, autorizzare o meno una divulgazione. La decisione va nell’auspicata direzione di consolidare forme di autodeterminazione e controllo da parte dell’interessato, approccio sul quale è fondata l’intera disciplina del Gdpr. Resta però il rischio di una “giurisdizionalizzazione” della protezione dati: delegare sistematicamente al giudice o all’autorità di controllo la valutazione del bilanciamento può rallentare l’accesso effettivo alle informazioni, scoraggiare l’esercizio del diritto da parte degli interessati (per costi, tempi e complessità procedurale). Inoltre, questa dinamica sposta l’asse della tutela dalla responsabilizzazione preventiva dei titolari del trattamento – come richiesto dal principio del by design – verso un intervento ex post delle autorità, meno sostenibile nel lungo periodo. Se l’effettività della tutela dovesse dipendere sistematicamente dall’intervento giurisdizionale, anziché da meccanismi responsabilizzazione propri di un modello di protezione by design, si assisterebbe a un indebolimento sostanziale della capacità individuale di esercitare una libertà fondamentale.
2025
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - ISTC - Sede Secondaria Trento
Intelligenza artificiale, privacy, segreto industriale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/586824
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