Il lavoro muove da alcuni interrogativi che la contrattazione telematica pone ai giuristi, visti, soprattutto nelle loro vesti di scienziati sociali. Come atteggiarsi, ad esempio, di fronte al sistema delle fonti (legge - legge nazionale, comunitaria, internazionale -, prassi e giurisprudenza)? E ancora, qual è, in tale contesto, il ruolo del civilista che non esaurisca la sua opera nella pedissequa, sebbene necessaria, attività di verifica dell'applicabilità delle norme codicistiche in tema di conclusione ovvero esecuzione del contratto? Il lavoro evidenzia come Internet abbia modificato le fondamentali dimensioni della comunicazione giuridica contrattuale fra gli uomini non foss'altro che sotto il profilo del linguaggio, dello spazio e del tempo. La diversità tra le lingue di Internet e del diritto impone la necessità di adattamenti (ripensamenti) del sistema concettuale su cui si basano determinati istituti del diritto, in particolare del diritto civile (contratto, accordo, proprietà, responsabilità, sottoscrizione, ecc...). Ormai quasi unanimemente respinte tutte le istanze e le prospettazioni anarcoidi che individuano la rete come uno spazio privo di regole in cui domina il principio della assunzione individuale del rischio, sono stati avviati i normali processi di creazione di regole da applicare alle attività telematiche. La spersonalizzazione dell'uomo già iniziata dal diritto moderno attraverso la creazione del soggetto astratto, del venditore e del compratore, del creditore e del debitore, si compie definitivamente nel ciberspazio, così ponendo problemi di individuazione del soggetto cui imputare, sulla base di criteri formali, gli effetti dell'atto da lui posto in essere, problemi che la disciplina sulla firma digitale solo in parte riesce a risolvere. Dinanzi a siffatte novità si impone una sostanziale ridefinizione (ergo ricollocazione) dei parametri di riferimento finora utilizzati. E invero, il fondamento degli "scambi" telematici è ancora l'accordo? E qual è la definizione di accordo, il consonante risultato di un dialogo o la semplice equivalenza tra offerta e accettazione di merce in cui, svuotato della libertà di trattativa lo si riduce essenzialmente nella elementare libertà di decidere di non compiere l'atto e di non assumere gli effetti nella propria sfera giuridica?
Gli "scambi" telematici e il "contratto"
Fabio Fortinguerra
2006
Abstract
Il lavoro muove da alcuni interrogativi che la contrattazione telematica pone ai giuristi, visti, soprattutto nelle loro vesti di scienziati sociali. Come atteggiarsi, ad esempio, di fronte al sistema delle fonti (legge - legge nazionale, comunitaria, internazionale -, prassi e giurisprudenza)? E ancora, qual è, in tale contesto, il ruolo del civilista che non esaurisca la sua opera nella pedissequa, sebbene necessaria, attività di verifica dell'applicabilità delle norme codicistiche in tema di conclusione ovvero esecuzione del contratto? Il lavoro evidenzia come Internet abbia modificato le fondamentali dimensioni della comunicazione giuridica contrattuale fra gli uomini non foss'altro che sotto il profilo del linguaggio, dello spazio e del tempo. La diversità tra le lingue di Internet e del diritto impone la necessità di adattamenti (ripensamenti) del sistema concettuale su cui si basano determinati istituti del diritto, in particolare del diritto civile (contratto, accordo, proprietà, responsabilità, sottoscrizione, ecc...). Ormai quasi unanimemente respinte tutte le istanze e le prospettazioni anarcoidi che individuano la rete come uno spazio privo di regole in cui domina il principio della assunzione individuale del rischio, sono stati avviati i normali processi di creazione di regole da applicare alle attività telematiche. La spersonalizzazione dell'uomo già iniziata dal diritto moderno attraverso la creazione del soggetto astratto, del venditore e del compratore, del creditore e del debitore, si compie definitivamente nel ciberspazio, così ponendo problemi di individuazione del soggetto cui imputare, sulla base di criteri formali, gli effetti dell'atto da lui posto in essere, problemi che la disciplina sulla firma digitale solo in parte riesce a risolvere. Dinanzi a siffatte novità si impone una sostanziale ridefinizione (ergo ricollocazione) dei parametri di riferimento finora utilizzati. E invero, il fondamento degli "scambi" telematici è ancora l'accordo? E qual è la definizione di accordo, il consonante risultato di un dialogo o la semplice equivalenza tra offerta e accettazione di merce in cui, svuotato della libertà di trattativa lo si riduce essenzialmente nella elementare libertà di decidere di non compiere l'atto e di non assumere gli effetti nella propria sfera giuridica?I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


