La nozione di rifugiato, come il relativo status, deriva dal diritto internazionale convenzionale, in particolare dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, come modificata dal Protocollo addizionale di New York del 31 gennaio 1967. Tale nozione è stata tuttavia estesa a livello regionale, come emerge dalla nozione accolta nell'art. della Convenzione che regola aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, adottata dall'Organizzazione per l'unità africana nel 1969. La Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo del 1967 stabiliscono uno standard minimo di trattamento a favore dei rifugiati che gli Stati contraenti sono tenuti a garantire nei rispettivi ordinamenti interni. A livello europeo, la Convenzione di Ginevra è stata integrata da una serie di direttive che hanno armonizzato le legislazioni nazionali sull'asilo e i rifugiati, in conformità a quanto deciso al Consiglio europeo di Tampere nel 1999. Nell'ordinamento italiano, norme a tutela dei rifugiati sono state adottate anzitutto per dare attuazione alla Convenzione di Ginevra del 1951, eseguita con ordine di esecuzione contenuto nella l. 24 luglio 1954, n. 722, la quale si configura come ius speciale e impone allo Stato di ricavare dalle disposizioni convenzionali ogni elemento utile a dare loro effettiva applicazione, e per recepire le direttive europee che incidono sul livello di tutela concesso ai rifugiati. In Italia, si sono succeduti diversi atti legislativi per regolare le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato, mentre manca una legge organica sul diritto di asilo, in attuazione dell'art. 10, comma, 3 della Costituzione.
Rifugiati-Postilla di aggiornamento
Della Fina Valentina
2007
Abstract
La nozione di rifugiato, come il relativo status, deriva dal diritto internazionale convenzionale, in particolare dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, come modificata dal Protocollo addizionale di New York del 31 gennaio 1967. Tale nozione è stata tuttavia estesa a livello regionale, come emerge dalla nozione accolta nell'art. della Convenzione che regola aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, adottata dall'Organizzazione per l'unità africana nel 1969. La Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo del 1967 stabiliscono uno standard minimo di trattamento a favore dei rifugiati che gli Stati contraenti sono tenuti a garantire nei rispettivi ordinamenti interni. A livello europeo, la Convenzione di Ginevra è stata integrata da una serie di direttive che hanno armonizzato le legislazioni nazionali sull'asilo e i rifugiati, in conformità a quanto deciso al Consiglio europeo di Tampere nel 1999. Nell'ordinamento italiano, norme a tutela dei rifugiati sono state adottate anzitutto per dare attuazione alla Convenzione di Ginevra del 1951, eseguita con ordine di esecuzione contenuto nella l. 24 luglio 1954, n. 722, la quale si configura come ius speciale e impone allo Stato di ricavare dalle disposizioni convenzionali ogni elemento utile a dare loro effettiva applicazione, e per recepire le direttive europee che incidono sul livello di tutela concesso ai rifugiati. In Italia, si sono succeduti diversi atti legislativi per regolare le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato, mentre manca una legge organica sul diritto di asilo, in attuazione dell'art. 10, comma, 3 della Costituzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.