La disciplina giuridica delle riserve contenuta nell'art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità viene analizzata inquadrandola nel contesto delle norme di diritto internazionale generale codificate negli artt. 19-23 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle riserve non si applicano tuttavia alle dichiarazioni interpretative, per le quali, in base alle indicazioni della Commissione del diritto internazionale dell'ONU, trova applicazione un regime di maggiore flessibilità. Nel commento all'art. 46 vengono in rilevo anche le problematiche giuridiche concernenti le riserve apposte ai trattati sui diritti umani, per i quali la dottrina si è interrogata sull'esigenza di stabilire un regime giuridico diverso rispetto a quello contenuto nella Convenzione di Vienna in quanto le riserve apposte a norme convenzionali fondamentali possono pregiudicare il godimento da parte degli individui di taluni diritti umani, privando il trattato di qualsiasi effetto utile. Sulla questione si è pronunciata anche la Corte internazionale di giustizia nel 1951 in merito alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio del 1948 che non contiene una norma in materia. Nel parere, la Corte ha affermato la possibilità per gli Stati parti di apporre riserve purché non risultassero contrarie all'oggetto e allo scopo della Convenzione. Alcuni dati della prassi internazionale sembrano mostrare la tendenza a limitare l'apposizione di riserve a tale tipologia di accordi, ma nell'ambito della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite è stato sottolineato che il "regime di Vienna" si applica anche ai trattati sui diritti umani. L'art. 46 risulta del resto pienamente conforme alla disciplina generale e la prassi in merito alle riserve e alle dichiarazioni interpretative apposte alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che è stata analizzata, non mostra scostamenti rispetto a tale disciplina.

Articolo 46 (Riserve)

Della Fina V
2010

Abstract

La disciplina giuridica delle riserve contenuta nell'art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità viene analizzata inquadrandola nel contesto delle norme di diritto internazionale generale codificate negli artt. 19-23 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle riserve non si applicano tuttavia alle dichiarazioni interpretative, per le quali, in base alle indicazioni della Commissione del diritto internazionale dell'ONU, trova applicazione un regime di maggiore flessibilità. Nel commento all'art. 46 vengono in rilevo anche le problematiche giuridiche concernenti le riserve apposte ai trattati sui diritti umani, per i quali la dottrina si è interrogata sull'esigenza di stabilire un regime giuridico diverso rispetto a quello contenuto nella Convenzione di Vienna in quanto le riserve apposte a norme convenzionali fondamentali possono pregiudicare il godimento da parte degli individui di taluni diritti umani, privando il trattato di qualsiasi effetto utile. Sulla questione si è pronunciata anche la Corte internazionale di giustizia nel 1951 in merito alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio del 1948 che non contiene una norma in materia. Nel parere, la Corte ha affermato la possibilità per gli Stati parti di apporre riserve purché non risultassero contrarie all'oggetto e allo scopo della Convenzione. Alcuni dati della prassi internazionale sembrano mostrare la tendenza a limitare l'apposizione di riserve a tale tipologia di accordi, ma nell'ambito della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite è stato sottolineato che il "regime di Vienna" si applica anche ai trattati sui diritti umani. L'art. 46 risulta del resto pienamente conforme alla disciplina generale e la prassi in merito alle riserve e alle dichiarazioni interpretative apposte alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che è stata analizzata, non mostra scostamenti rispetto a tale disciplina.
2010
Istituto di Studi Giuridici Internazionali - ISGI
978-88-548-3402-6
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/131594
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