L'istituto della sospensione del processo e messa alla prova del minorenne, disciplinato dagli artt. 28 e 29 d.p.r. n. 448/1988 e per la normativa di attuazione dall'art. 27 d.lg. n. 272/1989, e` stato concepito, per la prima volta, all'interno del sistema processuale penale minorile come una risposta alternativa a quella punitiva, idonea a salvaguardare le esigenze educative del minore deviante, strumentale alla sua responsabilizzazione, al suo reinserimento sociale posto in essere mediante un intervento realizzato durante una fase di sospensione del processo (1). In pratica nel corso della sospensione il minorenne viene affidato ai servizi sociali minorili per eseguire un progetto di prova, concordato e predisposto insieme agli stessi servizi, ai quali poi spetta anche il controllo sull'andamento della misura e sull'esito finale. L'obiettivo, in estrema sintesi, e` quello di offrire un'opportunita` di rieducazione e di cambiamento, stimolando positivamente l'evoluzione della personalita` del minorenne. Se l'esito della prova e` positivo il giudice puo` pronunciarsi sull'estinzione del reato.

Messa alla prova (art. 28 DPR 448/1988)

Colamussi M;Mestitz A
2010

Abstract

L'istituto della sospensione del processo e messa alla prova del minorenne, disciplinato dagli artt. 28 e 29 d.p.r. n. 448/1988 e per la normativa di attuazione dall'art. 27 d.lg. n. 272/1989, e` stato concepito, per la prima volta, all'interno del sistema processuale penale minorile come una risposta alternativa a quella punitiva, idonea a salvaguardare le esigenze educative del minore deviante, strumentale alla sua responsabilizzazione, al suo reinserimento sociale posto in essere mediante un intervento realizzato durante una fase di sospensione del processo (1). In pratica nel corso della sospensione il minorenne viene affidato ai servizi sociali minorili per eseguire un progetto di prova, concordato e predisposto insieme agli stessi servizi, ai quali poi spetta anche il controllo sull'andamento della misura e sull'esito finale. L'obiettivo, in estrema sintesi, e` quello di offrire un'opportunita` di rieducazione e di cambiamento, stimolando positivamente l'evoluzione della personalita` del minorenne. Se l'esito della prova e` positivo il giudice puo` pronunciarsi sull'estinzione del reato.
2010
Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari - IRSIG - Sede Bologna
Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/138630
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