Con l'istituto della «Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto» (art. 27 d.p.r. n. 448/1988) (1) il legislatore ha inteso dare attuazione a taluni dei principi fondamentali del processo penale minorile riformato. In primo luogo si segnala il principio di adeguatezza alle esigenze educative del minorenne (2), che non devono essere pregiudicate dall'ulteriore corso del procedimento a suo carico in presenza di reati di scarso allarme sociale, che potenzialmente rappresentano episodi isolati nella vita dello stesso. Si aggiunga il principio di minima offensivita` del processo, il quale dovra` essere evitato tutte le volte in cui potrebbe trasformarsi da evento rieducativo e responsabilizzante per il minorenne in un momento traumatizzante per la sua personalita` ancora in formazione, specie ove ricorrano i presupposti indicati dall'art. 27 d.p.r. n. 448/ 1988 (3). In tal senso si evita anche la stigmatizzazione penale del soggetto minore di eta` (4), il quale subendo un processo "inutile" rischia di trasformarsi in vittima, a causa dell'"etichettamento" negativo (5) derivante dal processo e dalla conseguente emarginazione da parte del mondo circostante, che potrebbero comportare la perdita della sua autostima.

Irrilevanza del fatto (art. 27 DPR 448/1998)

Colamussi M;Mestitz A
2010

Abstract

Con l'istituto della «Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto» (art. 27 d.p.r. n. 448/1988) (1) il legislatore ha inteso dare attuazione a taluni dei principi fondamentali del processo penale minorile riformato. In primo luogo si segnala il principio di adeguatezza alle esigenze educative del minorenne (2), che non devono essere pregiudicate dall'ulteriore corso del procedimento a suo carico in presenza di reati di scarso allarme sociale, che potenzialmente rappresentano episodi isolati nella vita dello stesso. Si aggiunga il principio di minima offensivita` del processo, il quale dovra` essere evitato tutte le volte in cui potrebbe trasformarsi da evento rieducativo e responsabilizzante per il minorenne in un momento traumatizzante per la sua personalita` ancora in formazione, specie ove ricorrano i presupposti indicati dall'art. 27 d.p.r. n. 448/ 1988 (3). In tal senso si evita anche la stigmatizzazione penale del soggetto minore di eta` (4), il quale subendo un processo "inutile" rischia di trasformarsi in vittima, a causa dell'"etichettamento" negativo (5) derivante dal processo e dalla conseguente emarginazione da parte del mondo circostante, che potrebbero comportare la perdita della sua autostima.
2010
Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari - IRSIG - Sede Bologna
Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/138631
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact