I diversi processi di armonizzazione del diritto dei contratti messi in moto negli ultimi decenni nell'ambito del sistema giuridico romanistico, tanto a livello continentale (ad esempio, in Europa, il Progetto di Codice dei contratti dell'Accademia di Giusprivatisti Europei di Pavia e i Principi di diritto europeo dei contratti) come subcontinentale (ad esempio, in Africa francofona, il Progetto per l'unificazione del diritto dei contratti dell'OHADA e, in America Latina, i lavori avviati in questa materia dal Gruppo per l'Armonizzazione del diritto privato latinoamericano) costituiscono un'occasione di eccezione per riconsiderare la nozione di contratto regolamentata nei singoli ordinamenti nazionali e per effettuare una rilettura del sistema contrattuale contenuto nei codici della c.d. età delle grandi rivoluzioni alla luce della tradizione giuridica romanistica. Per raggiungere questo obbiettivo sarebbe conveniente l'adozione di una nozione di contratto che si centrasse non solo sul principio della autonomia della volontà, bensì anche sul principio della giustizia contrattuale, identificandosi così il contratto con la reciprocità delle obbligazioni ("synallagma") costituite, regolamentate, modificate, trasferite ed estinte dal medesimo e non già con il consenso delle parti. La considerazione del "synallagma" come fulcro della nozione di contratto non è una idea nuova. Questa, presente già in alcune delle elaborazioni della giurisprudenza romana durante la c.d. età di formazione del sistema giuridico romanistico, viene conservata in alcuni degli sviluppi successivi del medesimo e addirittura -nonostante qualche oscillazione- dalle codificazioni moderne. Questo altro modo di concepire il contratto, il quale prende in considerazione con maggior fedeltà le esigenze della realtà negoziale contemporanea (tanto a livello nazionale come sovranazionale), permetterebbe di dare una lettura più realistica di questo istituto con lo scopo finale di elaborarne una nozione finale nella quale vengano conciliate l'utilità (valore naturale del diritto dei contratti) e la giustizia (valore naturale del diritto).
El contrato entre "synallagma" y "conventio" en la tradición romanista y sus proyecciones en el Sistema Jurídico latinoamericano
2008
Abstract
I diversi processi di armonizzazione del diritto dei contratti messi in moto negli ultimi decenni nell'ambito del sistema giuridico romanistico, tanto a livello continentale (ad esempio, in Europa, il Progetto di Codice dei contratti dell'Accademia di Giusprivatisti Europei di Pavia e i Principi di diritto europeo dei contratti) come subcontinentale (ad esempio, in Africa francofona, il Progetto per l'unificazione del diritto dei contratti dell'OHADA e, in America Latina, i lavori avviati in questa materia dal Gruppo per l'Armonizzazione del diritto privato latinoamericano) costituiscono un'occasione di eccezione per riconsiderare la nozione di contratto regolamentata nei singoli ordinamenti nazionali e per effettuare una rilettura del sistema contrattuale contenuto nei codici della c.d. età delle grandi rivoluzioni alla luce della tradizione giuridica romanistica. Per raggiungere questo obbiettivo sarebbe conveniente l'adozione di una nozione di contratto che si centrasse non solo sul principio della autonomia della volontà, bensì anche sul principio della giustizia contrattuale, identificandosi così il contratto con la reciprocità delle obbligazioni ("synallagma") costituite, regolamentate, modificate, trasferite ed estinte dal medesimo e non già con il consenso delle parti. La considerazione del "synallagma" come fulcro della nozione di contratto non è una idea nuova. Questa, presente già in alcune delle elaborazioni della giurisprudenza romana durante la c.d. età di formazione del sistema giuridico romanistico, viene conservata in alcuni degli sviluppi successivi del medesimo e addirittura -nonostante qualche oscillazione- dalle codificazioni moderne. Questo altro modo di concepire il contratto, il quale prende in considerazione con maggior fedeltà le esigenze della realtà negoziale contemporanea (tanto a livello nazionale come sovranazionale), permetterebbe di dare una lettura più realistica di questo istituto con lo scopo finale di elaborarne una nozione finale nella quale vengano conciliate l'utilità (valore naturale del diritto dei contratti) e la giustizia (valore naturale del diritto).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


