La ricerca che siamo chiamati a valutare in questa sede ha come punto di riferimento principale il principio di differenziazione che caratterizzerebbe la produzione legislativa regionale, alla luce del Titolo V revisionato. In effetti, dal riparto delle competenze dell'art. 117 Cost. non può non derivare una accentuazione degli ordinamenti regionali, i quali si possono caratterizzare secondo una serie di variabili sì da conferire alla Regione medesima una peculiare identità. Ciò che preme in questa sede sottolineare è, invece, la circostanza che sia il disegno costituzionale del Titolo V, sia l'attuazione, sia la revisione compiuta dal giudice costituzionale non riescono a realizzare una compiuta ordinazione delle competenze e della legislazione. La ricerca condotta conferma questo assunto e, se si vuole comprendere la ragione prima dell'insuccesso del disegno costituzionale e della giurisprudenza della Corte costituzionale, questa va rinvenuta nella logica della «materia», quale parametro dell'esercizio dei poteri legislativi, entro cui l'uno e l'altra si sono mossi.

Il federalismo alla prova: la differenziazione regionale

Stelio Mangiameli
2012

Abstract

La ricerca che siamo chiamati a valutare in questa sede ha come punto di riferimento principale il principio di differenziazione che caratterizzerebbe la produzione legislativa regionale, alla luce del Titolo V revisionato. In effetti, dal riparto delle competenze dell'art. 117 Cost. non può non derivare una accentuazione degli ordinamenti regionali, i quali si possono caratterizzare secondo una serie di variabili sì da conferire alla Regione medesima una peculiare identità. Ciò che preme in questa sede sottolineare è, invece, la circostanza che sia il disegno costituzionale del Titolo V, sia l'attuazione, sia la revisione compiuta dal giudice costituzionale non riescono a realizzare una compiuta ordinazione delle competenze e della legislazione. La ricerca condotta conferma questo assunto e, se si vuole comprendere la ragione prima dell'insuccesso del disegno costituzionale e della giurisprudenza della Corte costituzionale, questa va rinvenuta nella logica della «materia», quale parametro dell'esercizio dei poteri legislativi, entro cui l'uno e l'altra si sono mossi.
2012
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA
Principio di differenziazione; Titolo V; Riparto delle competenze legislative; Regioni.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/177789
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