La riforma costituzionale ha previsto un forte decentramento dei poteri a favore delle autonomie locali (Comuni e Province), anche se dal 2001 a oggi si sono susseguiti solo tentativi di riforma dell'amministrazione, in quanto l'amministrazione statale e quella regionale hanno difeso strenuamente i loro poteri: a ogni legislatura è stato presentato un disegno di legge per la riforma dell'amministrazione, ma nessuno di essi è stato approvato in via definitiva. Attualmente per effetto della crisi, la riforma dell'amministrazione rischia di essere ulteriormente procrastinata, oltre che complicata. In particolare, nella XVI legislatura è stato presentato un disegno di legge dal Governo alla Camera dei deputati (AC 3118) e da questa approvato il 30 giugno 2010, che reca il titolo "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati". Nel concreto, però, nonostante il DDL giaccia dal 2 luglio 2010 presso il Senato della Repubblica, a tutt'oggi non risulta posto in discussione per l'approvazione definitiva. Nel frattempo il legislatore non è rimasto fermo, ma ha provveduto a introdurre nella legislazione emergenziale del 2010, del 2011 e del 2012 una serie di prescrizioni riguardanti le autonomie locali, estrapolandole dal contesto della riforma dell'amministrazione e inserendole in quello del contenimento della spesa pubblica, con la conseguenza che le misure istituzionali previste come coordinamento della finanza pubblica incidono sull'intero sistema amministrativo in modo strutturale, ma senza una vera prospettiva di riordino istituzionale, trattandosi di soluzioni rivolte solo al contenimento della spesa.
I profili istituzionali della legislazione della crisi, con particolare riferimento alle autonomie territoriali
Stelio Mangiameli
2012
Abstract
La riforma costituzionale ha previsto un forte decentramento dei poteri a favore delle autonomie locali (Comuni e Province), anche se dal 2001 a oggi si sono susseguiti solo tentativi di riforma dell'amministrazione, in quanto l'amministrazione statale e quella regionale hanno difeso strenuamente i loro poteri: a ogni legislatura è stato presentato un disegno di legge per la riforma dell'amministrazione, ma nessuno di essi è stato approvato in via definitiva. Attualmente per effetto della crisi, la riforma dell'amministrazione rischia di essere ulteriormente procrastinata, oltre che complicata. In particolare, nella XVI legislatura è stato presentato un disegno di legge dal Governo alla Camera dei deputati (AC 3118) e da questa approvato il 30 giugno 2010, che reca il titolo "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati". Nel concreto, però, nonostante il DDL giaccia dal 2 luglio 2010 presso il Senato della Repubblica, a tutt'oggi non risulta posto in discussione per l'approvazione definitiva. Nel frattempo il legislatore non è rimasto fermo, ma ha provveduto a introdurre nella legislazione emergenziale del 2010, del 2011 e del 2012 una serie di prescrizioni riguardanti le autonomie locali, estrapolandole dal contesto della riforma dell'amministrazione e inserendole in quello del contenimento della spesa pubblica, con la conseguenza che le misure istituzionali previste come coordinamento della finanza pubblica incidono sull'intero sistema amministrativo in modo strutturale, ma senza una vera prospettiva di riordino istituzionale, trattandosi di soluzioni rivolte solo al contenimento della spesa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.