È agevole comprendere che i rifiuti sono un oggetto di disciplina, se non una materia in senso stretto della legislazione, il cui contenuto non si limita alla semplice fissazione di livelli uniformi, che pertanto dovrebbe ricevere integralmente una regolamentazione attraverso la legge statale. In realtà, il riparto concreto della legislazione sui rifiuti non segue affatto quello delineato dall'art. 117 Cost., né è confortata dalla realtà dell'ordinamento la posizione del giudice costituzionale, per la quale le regioni si limiterebbero a disciplinare gli interessi ambientali, in materia di rifiuti, che ricadono nell'ambito delle materie di cui al terzo comma. Le Regioni, infatti, disciplinano direttamente la materia dei rifiuti, secondo un riparto di competenza funzionale con i poteri che lo Stato, che attraversa la materia e discende direttamente dal diritto europeo. La regolamentazione statale è certamente composta da norme di estremo dettaglio e da leggi, così come da regolamenti. Ciò non toglie che ampie parti della disciplina dei rifiuti siano stati rimessi alla competenza legislativa delle regioni; e a questo livello, oltre a numerosi compiti amministrativi sono di fatto attribuite le relazioni con gli enti locali nella politica pubblica che concerne i rifiuti. La legislazione nazionale di riferimento, contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente), modificato con il d.lgs. n. 205 del 2010 per adeguare la disciplina alla direttiva 2008/98/CE, reca una disciplina piuttosto articolata dei rifiuti e, inter alia, definisce quali siano le competenze statali, regionali, provinciali e comunali su tale oggetto.

Il riparto delle competenze legislative in materia di gestione dei rifiuti e la Governance delle politiche pubbliche nei sistemi multilivello

Stelio Mangiameli
2013

Abstract

È agevole comprendere che i rifiuti sono un oggetto di disciplina, se non una materia in senso stretto della legislazione, il cui contenuto non si limita alla semplice fissazione di livelli uniformi, che pertanto dovrebbe ricevere integralmente una regolamentazione attraverso la legge statale. In realtà, il riparto concreto della legislazione sui rifiuti non segue affatto quello delineato dall'art. 117 Cost., né è confortata dalla realtà dell'ordinamento la posizione del giudice costituzionale, per la quale le regioni si limiterebbero a disciplinare gli interessi ambientali, in materia di rifiuti, che ricadono nell'ambito delle materie di cui al terzo comma. Le Regioni, infatti, disciplinano direttamente la materia dei rifiuti, secondo un riparto di competenza funzionale con i poteri che lo Stato, che attraversa la materia e discende direttamente dal diritto europeo. La regolamentazione statale è certamente composta da norme di estremo dettaglio e da leggi, così come da regolamenti. Ciò non toglie che ampie parti della disciplina dei rifiuti siano stati rimessi alla competenza legislativa delle regioni; e a questo livello, oltre a numerosi compiti amministrativi sono di fatto attribuite le relazioni con gli enti locali nella politica pubblica che concerne i rifiuti. La legislazione nazionale di riferimento, contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente), modificato con il d.lgs. n. 205 del 2010 per adeguare la disciplina alla direttiva 2008/98/CE, reca una disciplina piuttosto articolata dei rifiuti e, inter alia, definisce quali siano le competenze statali, regionali, provinciali e comunali su tale oggetto.
2013
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA
Diritto costituzionale; Titolo V; Diritto Europeo; Politiche pubbliche; Gestione dei rifiuti.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/177794
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