In un ordinamento che conosce il decentramento delle funzioni pubbliche il giudice che dirime i conflitti tra centro e periferia svolge il compito fondamentale di dare il senso e l'equilibrio all'ordinamento generale tra due punti: l'uniformità e la differenziazione della legislazione. Che un ordinamento si qualifichi federale o regionale, oggidì è una distinzione che serve a descrivere alcune variabili tipicamente storiche e determinate dallo sviluppo del singolo ordinamento e, in tal senso, esistono innumerevoli forme di federalismo e regionalismo. Si tratta di distinguo certamente non secondari, per comprendere le singole esperienze, ma la cornice non sembra variare e pone sempre il medesimo problema: l'equilibrio del momento dell'uniformità, rispetto a quello della molteplicità. Una concezione forte del federalismo è apparsa sempre profondamente estranea ad uno Stato come quello italiano, nel quale la tradizione unitaria viene vissuta come un "mito", che non corrisponde alla realtà sociale e politica del Paese, il quale a 150 anni dalla sua unità è territorialmente eterogeneo, ma che appare in grado, in quanto mito, di sopraffare le stesse disposizioni della Costituzione: di quelle del 1947 volte ad introdurre il decentramento regionale nel nostro ordinamento, con un modello di regionalismo debole ed eterodiretto; e di quelle approvate con la revisione costituzionale del 2001, nel tentativo di provare a rafforzare il ruolo delle regioni nella forma di stato italiana. La Corte costituzionale ha dovuto misurarsi con i tentativi di una ricostruzione dell'ordinamento italiano federale, in senso politico e secondo i canoni storici, e ha provveduto a smentirli in modo chiaro.

Giustizia costituzionale e federalismo

Stelio Mangiameli
2013

Abstract

In un ordinamento che conosce il decentramento delle funzioni pubbliche il giudice che dirime i conflitti tra centro e periferia svolge il compito fondamentale di dare il senso e l'equilibrio all'ordinamento generale tra due punti: l'uniformità e la differenziazione della legislazione. Che un ordinamento si qualifichi federale o regionale, oggidì è una distinzione che serve a descrivere alcune variabili tipicamente storiche e determinate dallo sviluppo del singolo ordinamento e, in tal senso, esistono innumerevoli forme di federalismo e regionalismo. Si tratta di distinguo certamente non secondari, per comprendere le singole esperienze, ma la cornice non sembra variare e pone sempre il medesimo problema: l'equilibrio del momento dell'uniformità, rispetto a quello della molteplicità. Una concezione forte del federalismo è apparsa sempre profondamente estranea ad uno Stato come quello italiano, nel quale la tradizione unitaria viene vissuta come un "mito", che non corrisponde alla realtà sociale e politica del Paese, il quale a 150 anni dalla sua unità è territorialmente eterogeneo, ma che appare in grado, in quanto mito, di sopraffare le stesse disposizioni della Costituzione: di quelle del 1947 volte ad introdurre il decentramento regionale nel nostro ordinamento, con un modello di regionalismo debole ed eterodiretto; e di quelle approvate con la revisione costituzionale del 2001, nel tentativo di provare a rafforzare il ruolo delle regioni nella forma di stato italiana. La Corte costituzionale ha dovuto misurarsi con i tentativi di una ricostruzione dell'ordinamento italiano federale, in senso politico e secondo i canoni storici, e ha provveduto a smentirli in modo chiaro.
2013
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA
88-14-18065-2
Regionalismo; Federalismo; Corte costituzionale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/177824
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