Con le sentenze n. 237 del 2009 e nn. 27 e 326 del 2010, la Corte costituzionale, pur confermando la competenza esclusiva delle regioni in materia di comunità montane a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, riconosce, tuttavia, il potere dello Stato di incidere su tale materia se l'intervento statale rinviene un autonomo titolo di legittimazione nella sua competenza concorrente di coordinamento della finanza pubblica. Le norme dei provvedimenti statali presi ad esame dalla Corte, dunque, sebbene riguardino il riordino e il finanziamento delle comunità montane, non costituiscono di per sé un'indebita invasione dell'area riservata all'autonomia delle regioni, ma la loro legittimità deve essere valutata in base al criterio di riparto delle competenze concorrenti
Le norme sul finanziamento e sul riordino delle comunità montane al vaglio della Corte costituzionale.
Clelia Losavio
2011
Abstract
Con le sentenze n. 237 del 2009 e nn. 27 e 326 del 2010, la Corte costituzionale, pur confermando la competenza esclusiva delle regioni in materia di comunità montane a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, riconosce, tuttavia, il potere dello Stato di incidere su tale materia se l'intervento statale rinviene un autonomo titolo di legittimazione nella sua competenza concorrente di coordinamento della finanza pubblica. Le norme dei provvedimenti statali presi ad esame dalla Corte, dunque, sebbene riguardino il riordino e il finanziamento delle comunità montane, non costituiscono di per sé un'indebita invasione dell'area riservata all'autonomia delle regioni, ma la loro legittimità deve essere valutata in base al criterio di riparto delle competenze concorrentiI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


