Nell'attuale contesto normativo, allorquando si parla, in termini che appartengono all'urbanistica e all'edilizia, di impianti sportivi di quartiere, ci si riferisce a quelle opere che rientrano nel novero delle strutture indispensabili per assicurare condizioni di vita ritenute necessarie, i cosiddetti standards minimi inderogabili, che hanno quale propria funzione essenziale quella di assicurare una "certa qualità della vita" agli abitanti di ogni quartiere. Questi ultimi, del resto, sono anche quelli su cui il costo della realizzazione "obbligatoria" di questi impianti sportivi di quartiere incide in maniera più o meno diretta. Si tratta, infatti di un costo che concorre a formare il valore di scambio, oltre che il valore d'uso, delle unità immobiliari per le quali quegli impianti sportivi di quartiere sono stati realizzati obbligatoriamente. Se, dunque, si tratta di opere di urbanizzazione, che per volontà di legge, devono essere fruibili solo da chi si trova in un determinato rapporto con esse, rapporto che il legislatore ha individuato nella residenza, ne consegue che i criteri e i parametri per valutare la liceità degli atti che a essi ineriscono devono essere considerati avendo riguardo alla loro funzione, non potendo in alcun modo prescindere da essa. Se, dunque, l'elemento centrale che qualifica giuridicamente gli impianti sportivi di quartiere è la destinazione d'uso, vale a dire il collegamento funzionale con gli abitanti del quartiere, si può affermare che la realizzazione degli stessi debba avvenire in ogni caso contestualmente alla ultimazione delle costruzioni adibite a residenza, attraverso la trasformazione delle porzioni di territorio preventivamente individuate e vincolate. Alla luce di ciò, pertanto, i soggetti concretamente interessati alla realizzazione di tali strutture comprendono non soltanto le pubbliche amministrazioni locali, alias i Comuni, in quanto enti portatori degli interessi della collettività nonché quali soggetti di governo del territorio e delle risorse finanziarie che hanno per oggetto beni di interesse pubblico come gli impianti sportivi di quartiere, ma, soprattutto, gli abitanti del quartiere ovvero i residenti. I cui interessi non possono essere destituiti dal rango di interessi meritevoli di tutela, al rango di interessi di mero fatto, se non in aperta violazione dei princìpi, anche costituzionali , dettati in materia. Il potere conformativo della pubblica amministrazione, infatti, trova fondamento nell'art. 42 Cost., che demanda al legislatore il compito di connotare giuridicamente il diritto di proprietà, onde realizzare il contemperamento fra l'interesse privato e quelli pubblici, assicurandone la funzione sociale.

La funzione della rilevanza giuridica degli "impianti sportivi di quartiere"

Fabio Fortinguerra
2009

Abstract

Nell'attuale contesto normativo, allorquando si parla, in termini che appartengono all'urbanistica e all'edilizia, di impianti sportivi di quartiere, ci si riferisce a quelle opere che rientrano nel novero delle strutture indispensabili per assicurare condizioni di vita ritenute necessarie, i cosiddetti standards minimi inderogabili, che hanno quale propria funzione essenziale quella di assicurare una "certa qualità della vita" agli abitanti di ogni quartiere. Questi ultimi, del resto, sono anche quelli su cui il costo della realizzazione "obbligatoria" di questi impianti sportivi di quartiere incide in maniera più o meno diretta. Si tratta, infatti di un costo che concorre a formare il valore di scambio, oltre che il valore d'uso, delle unità immobiliari per le quali quegli impianti sportivi di quartiere sono stati realizzati obbligatoriamente. Se, dunque, si tratta di opere di urbanizzazione, che per volontà di legge, devono essere fruibili solo da chi si trova in un determinato rapporto con esse, rapporto che il legislatore ha individuato nella residenza, ne consegue che i criteri e i parametri per valutare la liceità degli atti che a essi ineriscono devono essere considerati avendo riguardo alla loro funzione, non potendo in alcun modo prescindere da essa. Se, dunque, l'elemento centrale che qualifica giuridicamente gli impianti sportivi di quartiere è la destinazione d'uso, vale a dire il collegamento funzionale con gli abitanti del quartiere, si può affermare che la realizzazione degli stessi debba avvenire in ogni caso contestualmente alla ultimazione delle costruzioni adibite a residenza, attraverso la trasformazione delle porzioni di territorio preventivamente individuate e vincolate. Alla luce di ciò, pertanto, i soggetti concretamente interessati alla realizzazione di tali strutture comprendono non soltanto le pubbliche amministrazioni locali, alias i Comuni, in quanto enti portatori degli interessi della collettività nonché quali soggetti di governo del territorio e delle risorse finanziarie che hanno per oggetto beni di interesse pubblico come gli impianti sportivi di quartiere, ma, soprattutto, gli abitanti del quartiere ovvero i residenti. I cui interessi non possono essere destituiti dal rango di interessi meritevoli di tutela, al rango di interessi di mero fatto, se non in aperta violazione dei princìpi, anche costituzionali , dettati in materia. Il potere conformativo della pubblica amministrazione, infatti, trova fondamento nell'art. 42 Cost., che demanda al legislatore il compito di connotare giuridicamente il diritto di proprietà, onde realizzare il contemperamento fra l'interesse privato e quelli pubblici, assicurandone la funzione sociale.
2009
Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - IBAM - Sede Catania
Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - ISPC
9788884228796
impianti sportivi di quartiere
proprietà
destinazione di scopo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/215429
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