The article takes the instance of a concrete case (promulgation of Regional Law no. 21 of 2012 of the Molise Region), as starting point for a more general reflection on the quality of regional legislation. Since the Regions were pioneers in championing the formal and substantial quality of regulatory texts, this regional law is somewhat baffling since it is not only useless but even illegitimate. It is totally useless and unnecessary because at the time, the circumstances of the Molise Region were not such as to warrant the renewal of its institutional bodies, but even if this were the case, Legislative Decree 138 of 2011 that had amended the number of the members of the regional bodies would have applied (as occurred with other Regions). And it is illegitimate because it invades the field of competence of the Regional Statute (and of the electoral law). The right way to get rid of it would have been a statement of illegitimacy by the Constitutional Court had the Government challenged it. The Region can, however, expressly repeal this law, especially in order to avoid confusing this specific case with an attempt to attribute powers to ordinary law-making that instead belong exclusively to the Statute.

L'articolo, partendo da un caso concreto (la promulgazione della l.r. n. 21 del 2012 della regione Molise), offre lo spunto per una riflessione più generale sulla qualità della legislazione regionale. Proprio perché le Regioni sono state pioniere rispetto al perseguimento di obiettivi di qualità formale e sostanziale dei testi normativi, desta perplessità una legge regionale, come quella in oggetto, che non solo è inutile, ma addirittura illegittima. Risulta completamente inutile e non necessaria perché, all'epoca, la Regione Molise non si trovava nella situazione di dovere rinnovare la compagine istituzionale e anche qualora avesse dovuto affrontare tale situazione, sarebbe risultato, per essa (come per altre Regioni), auto-applicativo il d.lgs. 138 del 2011, che aveva rideterminato la composizione numerica degli organi regionali. Risulta addirittura illegittima perché invasiva di ambiti di competenza riservati allo Statuto regionale (e alla legge elettorale). Il modo più giusto per eliminarla sarebbe stato una dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale, qualora il Governo l'avesse impugnata. Resta, comunque, nella possibilità della Regione intervenire con un'abrogazione espressa, non fosse altro per non confondere il caso di specie con un tentativo di riconoscere alla legge ordinaria competenze, invece, riservate allo Statuto.

A proposito di leggi regionali inutili

Aida Giulia Arabia
2013

Abstract

The article takes the instance of a concrete case (promulgation of Regional Law no. 21 of 2012 of the Molise Region), as starting point for a more general reflection on the quality of regional legislation. Since the Regions were pioneers in championing the formal and substantial quality of regulatory texts, this regional law is somewhat baffling since it is not only useless but even illegitimate. It is totally useless and unnecessary because at the time, the circumstances of the Molise Region were not such as to warrant the renewal of its institutional bodies, but even if this were the case, Legislative Decree 138 of 2011 that had amended the number of the members of the regional bodies would have applied (as occurred with other Regions). And it is illegitimate because it invades the field of competence of the Regional Statute (and of the electoral law). The right way to get rid of it would have been a statement of illegitimacy by the Constitutional Court had the Government challenged it. The Region can, however, expressly repeal this law, especially in order to avoid confusing this specific case with an attempt to attribute powers to ordinary law-making that instead belong exclusively to the Statute.
2013
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA
L'articolo, partendo da un caso concreto (la promulgazione della l.r. n. 21 del 2012 della regione Molise), offre lo spunto per una riflessione più generale sulla qualità della legislazione regionale. Proprio perché le Regioni sono state pioniere rispetto al perseguimento di obiettivi di qualità formale e sostanziale dei testi normativi, desta perplessità una legge regionale, come quella in oggetto, che non solo è inutile, ma addirittura illegittima. Risulta completamente inutile e non necessaria perché, all'epoca, la Regione Molise non si trovava nella situazione di dovere rinnovare la compagine istituzionale e anche qualora avesse dovuto affrontare tale situazione, sarebbe risultato, per essa (come per altre Regioni), auto-applicativo il d.lgs. 138 del 2011, che aveva rideterminato la composizione numerica degli organi regionali. Risulta addirittura illegittima perché invasiva di ambiti di competenza riservati allo Statuto regionale (e alla legge elettorale). Il modo più giusto per eliminarla sarebbe stato una dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale, qualora il Governo l'avesse impugnata. Resta, comunque, nella possibilità della Regione intervenire con un'abrogazione espressa, non fosse altro per non confondere il caso di specie con un tentativo di riconoscere alla legge ordinaria competenze, invece, riservate allo Statuto.
legge regionale
composizione numerica organi regionali
qualità della legislazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/263046
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