Le leggi regionali venete nn. 15 e 16 del 2014, approvate entrambe nel mese di giugno, disciplinano, la prima, l'indizione di un referendum consultivo a quesito plurimo sul conseguimento di ulteriori forme di autonomia per il Veneto; la seconda, l'indizione di un referendum consultivo a quesito secco sull'indipendenza della regione. In entrambi i casi, dunque, il legislatore veneto ha ritenuto di dover acquisire in via preventiva e diretta il parere dei suoi elettori su due questioni di grande rilevanza per l'ordinamento regionale (accantoniamo per ora il nodo della compatibilità procedurale e sostanziale con il quadro costituzionale), in merito alle quali pure egli non risultava stretto da alcun obbligo di consultare. Tanto che l'istituto che viene in rilievo in entrambi i casi è per l'appunto quello del referendum consultivo facoltativo, che si distingue da quello obbligatorio prescritto dalla Costituzione e dallo Statuto nei casi di modificazioni territoriali; e che - come si cercherà di mostrare - proprio in questo suo carattere essenzialmente d'indirizzo politico e non vincolante, che pure avrebbe dovuto (o potuto) costituire un'opportunità in più per il sistema rappresentativo, ha invece mostrato nel tempo tutta la sua debolezza, se possibile aggravata da una defatigante, costosa e forse voluta pesantezza procedurale. Un istituto, dunque, da tempo ricacciato nella categoria degli strumenti previsti sì ma impraticabili, e comunque privi di efficacia giuridica... (segue)

Qualche riflessione sui metodi della consultazione popolare al tempo di Internet, a margine dei referendum consultivi veneti su indipendenza e autonomia

Marina Pietrangelo
2015

Abstract

Le leggi regionali venete nn. 15 e 16 del 2014, approvate entrambe nel mese di giugno, disciplinano, la prima, l'indizione di un referendum consultivo a quesito plurimo sul conseguimento di ulteriori forme di autonomia per il Veneto; la seconda, l'indizione di un referendum consultivo a quesito secco sull'indipendenza della regione. In entrambi i casi, dunque, il legislatore veneto ha ritenuto di dover acquisire in via preventiva e diretta il parere dei suoi elettori su due questioni di grande rilevanza per l'ordinamento regionale (accantoniamo per ora il nodo della compatibilità procedurale e sostanziale con il quadro costituzionale), in merito alle quali pure egli non risultava stretto da alcun obbligo di consultare. Tanto che l'istituto che viene in rilievo in entrambi i casi è per l'appunto quello del referendum consultivo facoltativo, che si distingue da quello obbligatorio prescritto dalla Costituzione e dallo Statuto nei casi di modificazioni territoriali; e che - come si cercherà di mostrare - proprio in questo suo carattere essenzialmente d'indirizzo politico e non vincolante, che pure avrebbe dovuto (o potuto) costituire un'opportunità in più per il sistema rappresentativo, ha invece mostrato nel tempo tutta la sua debolezza, se possibile aggravata da una defatigante, costosa e forse voluta pesantezza procedurale. Un istituto, dunque, da tempo ricacciato nella categoria degli strumenti previsti sì ma impraticabili, e comunque privi di efficacia giuridica... (segue)
2015
Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica - ITTIG - Sede Firenze
Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG
Consultazione popolare
consultazione telematica
referendum consultivo
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