Lo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo è un processo che consente di immagazzinare il gas nel sottosuolo, entro miniere o giacimenti esauriti, in acquiferi, in cavità ricavate in formazioni saline sotterranee o in miniere di carbone abbandonate o esaurite, al fine di poterlo estrarre ed erogare secondo le necessità. Nell'ottobre del 2008 la Commissione europea ha chiarito che tutti gli stoccaggi di sostanze pericolose, ivi compresi quelli in miniere e in pozzi esausti, sono soggetti agli obblighi derivanti dalla direttiva 96/82/CE (c.d. Seveso II). L'articolo si propone di illustrare lo stato di attuazione in Italia della normativa sul controllo dei rischi di incidente rilevante agli stoccaggi di gas sotterranei e di evidenziare inoltre, a poco più di due anni dall'applicazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. così come definita a seguito dell'emanazione della circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, le criticità emerse nel corso delle istruttorie tecniche avviate ma non ancora concluse dai competenti Comitati Tecnici Regionali per la valutazione dei rapporti di sicurezza, nonché dagli esiti delle verifiche ispettive disposte dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 25 del suddetto decreto legislativo.
Applicazione della direttiva Seveso agli stoccaggi sotterranei di gas naturale
C Cafaro;A Fardelli;
2012
Abstract
Lo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo è un processo che consente di immagazzinare il gas nel sottosuolo, entro miniere o giacimenti esauriti, in acquiferi, in cavità ricavate in formazioni saline sotterranee o in miniere di carbone abbandonate o esaurite, al fine di poterlo estrarre ed erogare secondo le necessità. Nell'ottobre del 2008 la Commissione europea ha chiarito che tutti gli stoccaggi di sostanze pericolose, ivi compresi quelli in miniere e in pozzi esausti, sono soggetti agli obblighi derivanti dalla direttiva 96/82/CE (c.d. Seveso II). L'articolo si propone di illustrare lo stato di attuazione in Italia della normativa sul controllo dei rischi di incidente rilevante agli stoccaggi di gas sotterranei e di evidenziare inoltre, a poco più di due anni dall'applicazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. così come definita a seguito dell'emanazione della circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, le criticità emerse nel corso delle istruttorie tecniche avviate ma non ancora concluse dai competenti Comitati Tecnici Regionali per la valutazione dei rapporti di sicurezza, nonché dagli esiti delle verifiche ispettive disposte dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 25 del suddetto decreto legislativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


