En el nuevo Código ciivl y comercial argentino del 2014 (arts. 1176-1186) el suministro es un contrato auntónomo caracterizado porla repetición o continuidad de la prestación a cargo del suministrante, la que no constituye un elemento accidental del mismo sino qu ehace a su esencia. De ahí que se pueda afirmar que la normativa del contrato de suministro es una regulación marco, funcional al carácter de contrato de duración, que se integra además con las reglas aplicables a los contratos a los que las prestaciones que constituyen su objeto inmediato correspondan, siempre que sean compatibles. La fuente immendiata de estas disposiciones se encuentra en la codificación italiana de 1942, que fue la primera que lo reglamentó especialmente, sin bien la normativa argentina no solo ha tenido en cuenta el "formante legislativo" italiano, sino también el "doctoral", es decir, las críticas e integraciones propuestas por la doctrina peninsular a la regulación del Código de 1942 (v.gr. extendiendo la noción de suministro a los contratos que tienen por objeto la prestación de "servicios" periódicos o continuados) .
Nel nuovo Codice civile e commerciale argentino del 2014 (artt. 1176-1186), la fornitura viene regolamentata come un contratto autonomo, caratterizzato dalla ripetizione o continuità della prestazione da parte del somministratore, che non costituisce elemento accidentale della stessa ma essenziale. Si può quindi affermare che la disciplina del contratto di somministrazione è una regolamentazione quadro, funzionale alla natura di un contratto di durata, che si integra anche con le regole applicabili ai contratti ai quali corrispondono le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto immediato, sempre che siano compatibili. La fonte immediata di queste disposizioni è il codice civile italiano del 1942, che è stato il primo codice a tipicizzarla, sebbene la normativa argentina abbia tenuto conto non solo del "formante legislativo" italiano, ma anche del "dottrinale", cioè, le critiche e le integrazioni proposte dalla dottrina italiana alla disciplina del Codice del 1942 (ad esempio, l'estendendo della nozione di somministrazione ai contratti di fornitura di "servizi" periodici o continuativi).
[Contrato de] Suministro (arts. 1176-1186 del NCCCArg)
David Fabio Esborraz
2015
Abstract
Nel nuovo Codice civile e commerciale argentino del 2014 (artt. 1176-1186), la fornitura viene regolamentata come un contratto autonomo, caratterizzato dalla ripetizione o continuità della prestazione da parte del somministratore, che non costituisce elemento accidentale della stessa ma essenziale. Si può quindi affermare che la disciplina del contratto di somministrazione è una regolamentazione quadro, funzionale alla natura di un contratto di durata, che si integra anche con le regole applicabili ai contratti ai quali corrispondono le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto immediato, sempre che siano compatibili. La fonte immediata di queste disposizioni è il codice civile italiano del 1942, che è stato il primo codice a tipicizzarla, sebbene la normativa argentina abbia tenuto conto non solo del "formante legislativo" italiano, ma anche del "dottrinale", cioè, le critiche e le integrazioni proposte dalla dottrina italiana alla disciplina del Codice del 1942 (ad esempio, l'estendendo della nozione di somministrazione ai contratti di fornitura di "servizi" periodici o continuativi).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.