Se si continua a considerare la legge come atto di volontà, è evidente che non sussiste il bisogno di una motivazione estrinseca e formale; e persino la c.d. motivazione sostanziale, resa al momento dell'adozione della legge, finisce col riferirsi ai bisogni politici impellenti, entro cui si muovono le forze politiche ed evolve senza limiti nel corso del tempo. In sostanza la volontà non si motiva e la legge, come atto di volontà, si afferma. L'obbligo di motivazione della legge, invece, richiederebbe il superamento della concezione volontaristica nella teoria dello stato e l'adozione di una diversa visione dell'"autorità", nella quale il rispetto della Costituzione e delle regole ermeneutiche non sono opinabili.
La motivazione degli atti normativi europei
stelio mangiameli
2015
Abstract
Se si continua a considerare la legge come atto di volontà, è evidente che non sussiste il bisogno di una motivazione estrinseca e formale; e persino la c.d. motivazione sostanziale, resa al momento dell'adozione della legge, finisce col riferirsi ai bisogni politici impellenti, entro cui si muovono le forze politiche ed evolve senza limiti nel corso del tempo. In sostanza la volontà non si motiva e la legge, come atto di volontà, si afferma. L'obbligo di motivazione della legge, invece, richiederebbe il superamento della concezione volontaristica nella teoria dello stato e l'adozione di una diversa visione dell'"autorità", nella quale il rispetto della Costituzione e delle regole ermeneutiche non sono opinabili.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.