Se c'è una responsabilità eminente nella mancata trasformazione dello Stato e nella pessima realizzazione del regionalismo, questa va ascritta alla scienza giuridica dominante in Italia che non ha mai metabolizzato le regioni e che in questo è profondamente diversa dalle tradizioni giuspubblicistiche degli Stati federali. Ciò consente di sfatare la posizione di chi tende ad addossare la responsabilità del degrado del regionalismo alla Corte costituzionale, poiché non è sostenibile che essa possa esistere e operare a prescindere dalla cultura costituzionalista, anzi per molti aspetti ne è lo specchio necessario. La Corte vive del lavoro della scienza costituzionalistica, delle idee che la dominano e delle passioni che la animano, tanto più che molte 'personalità' della dottrina hanno concorso alla sua composizione. Ora, finché il testo costituzionale è stato formulato in termini di garanzie per le regioni, nei confronti dello Stato, la giurisprudenza costituzionale è stata animata dall'intento di salvaguardare l'unità dell'ordinamento giuridico, affiancando - anche in un ruolo di supplenza - il legislatore statale, e ciò che è stato fatto ha avuto il senso di mantenere un equilibrio generale. Invece, mai come dopo la riforma alla Corte sarà richiesto di offrire una garanzia ai principi costituzionali del regionalismo e di riequilibrare il potere che la nuova costituzione concederà al governo centrale.

Il titolo V della Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di riforma.

Stelio Mangiameli
2016

Abstract

Se c'è una responsabilità eminente nella mancata trasformazione dello Stato e nella pessima realizzazione del regionalismo, questa va ascritta alla scienza giuridica dominante in Italia che non ha mai metabolizzato le regioni e che in questo è profondamente diversa dalle tradizioni giuspubblicistiche degli Stati federali. Ciò consente di sfatare la posizione di chi tende ad addossare la responsabilità del degrado del regionalismo alla Corte costituzionale, poiché non è sostenibile che essa possa esistere e operare a prescindere dalla cultura costituzionalista, anzi per molti aspetti ne è lo specchio necessario. La Corte vive del lavoro della scienza costituzionalistica, delle idee che la dominano e delle passioni che la animano, tanto più che molte 'personalità' della dottrina hanno concorso alla sua composizione. Ora, finché il testo costituzionale è stato formulato in termini di garanzie per le regioni, nei confronti dello Stato, la giurisprudenza costituzionale è stata animata dall'intento di salvaguardare l'unità dell'ordinamento giuridico, affiancando - anche in un ruolo di supplenza - il legislatore statale, e ciò che è stato fatto ha avuto il senso di mantenere un equilibrio generale. Invece, mai come dopo la riforma alla Corte sarà richiesto di offrire una garanzia ai principi costituzionali del regionalismo e di riequilibrare il potere che la nuova costituzione concederà al governo centrale.
2016
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA
titolo V; regionalismo; riforma costituzionale; diritto pubblico; diritto costituzionale; diritto regionale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/313854
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