La Comisión redactora del Proyecto argentino de Código civil y comercial de 2012 ha elogiado en sus «Fundamentos» la metodología empleada por las Disposiciones preliminares del Código civil italiano de 1942, en las que se distingue adecuadamente entre el "Derecho" en general y la "Ley" en particular, mientras que en la mayor parte de las Codificaciones vigentes se trata solo esta última fuente del derecho. Sin embargo, cuando junto a la referida metodología se imita también una norma que parecería tener un alcance similar a alguna de esas Disposiciones preliminares, la solución adoptada podría suscitar algunas perplejidades. Esto es lo que sucede con lo dispuesto por el art. 2 del Proyecto, que se refiere a los «principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento» (con el que se propone sustituir el art. 16 del Código vigente que reenvía a los «principios generales del derecho»), empleándose una formula que recuerda en mucho la del art. 12 de las Disposiciones preliminares italianas que habla de los "principios del ordenamiento jurídico del Estado" (cuya finalinalidad ha sido la de cerrar el ordenamiento italiano sobre sí mismo). De ser éste también el significado que correspondería asignar al art. 2 del Proyecto se operaría en el derecho argentino un cambio de la misma magnitud que el llevado a cabo en el derecho italiano mediante la sustitución del art. 3 de las Disposiciones preliminares del Código civil de 1865 (que hacía referencia a los "principios generales de derecho") con el art. 12 de las del Código de 1942, pero sin que se den hoy en Argentina las mismas circunstancias socio-culturales y políticas que habían inspirado la reforma italiana. Asimismo, una tal orientación no encontraría ninguna justificación en las interpretaciones hoy dominantes del art. 16, así como tampoco en ninguno de los precedentes Proyectos de reformas; y, además, parecería ir en contra de uno de los objetivos de la reforma misma, según el cual se debería promover una cierta armonización del derecho privado latinoamericano (con el que - en esta materia - la legislación argentina ya se encuentra en perfecta sintonía).
La Commissione redattrice del Progetto argentino di Codice civile e commerciale del 2012 ha elogiato nella sua 'Relazione' la metodologia impiegata nelle Disposizioni preliminari del Codice civile italiano del 1942, nelle quali si distingue adeguatamente tra il «Diritto» in generale e la «Legge» in particolare, mentre nella maggior parte delle Codificazioni vigenti si tratta solo di quest'ultima fonte del diritto. Tuttavia, quando insieme alla suddetta metodologia si imita anche una norma che sembrerebbe avere una portata simile ad alcuna di queste Disposizioni preliminari, questa altra scelta potrebbe suscitare qualche perplessità. è quanto succede con il disposto dell'art. 2 del Progetto che fa riferimento ai «principi e valori giuridici, in modo coerente con tutto l'ordinamento» (formulazione che si propone di sostituire all'art. 16 del Codice vigente che rinvia ai «principi generali del diritto»), impiegando una formula che ricorda molto quella dell'art. 12 delle Disposizioni preliminari al Cc. italiano che parla dei «principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato» (il cui esito è stato quello di chiudere l'ordinamento italiano su se stesso). Se anche questo fosse il senso da attribuire all'art. 2 del Progetto si verrebbe ad operare nel diritto argentino lo stesso capovolgimento compiuto in quello italiano mediante la sostituzione dell'art. 3 delle Disposizioni preliminari del Codice civile del 1865 (che si riferiva ai «principi generali di diritto») con l'art. 12 di quelle del Codice del 1942, senza però che si diano oggi in Argentina le stesse circostanze socio-culturali e politiche che avevano ispirato la riforma italiana. Inoltre, un tale orientamento non troverebbe alcuna giustificazione nelle interpretazioni oggi dominanti dell'art. 16, così come neppure in nessuno dei precedenti Progetti di riforma; e inoltre sembrerebbe andare contro uno degli obiettivi della riforma stessa, secondo cui si dovrebbe promuovere una certa armonizzazione del diritto privato latinoamericano (con il quale - in questa materia - la legislazione argentina è già in perfetta sintonia).
La referencia a los "principios y valores jurídicos" en el Proyecto de Código civil y comercial de 2012
David Fabio Esborraz
2013
Abstract
La Commissione redattrice del Progetto argentino di Codice civile e commerciale del 2012 ha elogiato nella sua 'Relazione' la metodologia impiegata nelle Disposizioni preliminari del Codice civile italiano del 1942, nelle quali si distingue adeguatamente tra il «Diritto» in generale e la «Legge» in particolare, mentre nella maggior parte delle Codificazioni vigenti si tratta solo di quest'ultima fonte del diritto. Tuttavia, quando insieme alla suddetta metodologia si imita anche una norma che sembrerebbe avere una portata simile ad alcuna di queste Disposizioni preliminari, questa altra scelta potrebbe suscitare qualche perplessità. è quanto succede con il disposto dell'art. 2 del Progetto che fa riferimento ai «principi e valori giuridici, in modo coerente con tutto l'ordinamento» (formulazione che si propone di sostituire all'art. 16 del Codice vigente che rinvia ai «principi generali del diritto»), impiegando una formula che ricorda molto quella dell'art. 12 delle Disposizioni preliminari al Cc. italiano che parla dei «principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato» (il cui esito è stato quello di chiudere l'ordinamento italiano su se stesso). Se anche questo fosse il senso da attribuire all'art. 2 del Progetto si verrebbe ad operare nel diritto argentino lo stesso capovolgimento compiuto in quello italiano mediante la sostituzione dell'art. 3 delle Disposizioni preliminari del Codice civile del 1865 (che si riferiva ai «principi generali di diritto») con l'art. 12 di quelle del Codice del 1942, senza però che si diano oggi in Argentina le stesse circostanze socio-culturali e politiche che avevano ispirato la riforma italiana. Inoltre, un tale orientamento non troverebbe alcuna giustificazione nelle interpretazioni oggi dominanti dell'art. 16, così come neppure in nessuno dei precedenti Progetti di riforma; e inoltre sembrerebbe andare contro uno degli obiettivi della riforma stessa, secondo cui si dovrebbe promuovere una certa armonizzazione del diritto privato latinoamericano (con il quale - in questa materia - la legislazione argentina è già in perfetta sintonia).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.