È stato pubblicato recentemente in Gazzetta ufficiale il Decreto 123/2016 (Serie Generale n. 158 del 8 luglio 2016) che autorizza l'utilizzo di alcuni sottoprodotti di origine animale per la combustione. Il provvedimento prevede l'inserimento nell'Allegato X alla Parte Quinta del Decreto legislativo n. 152/2006 (cd. Testo unico ambientale) alla sezione biomasse, di questa nuova voce relativa ai prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale, autorizzandone quindi l'utilizzo per la combustione. Le aziende specializzate nella raccolta e nella trasformazione dei grassi animali potranno così contare su regole chiare e definite e sviluppare le potenzialità energetiche di questi prodotti. Il provvedimento, firmato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, mette fine a un'incongruenza tra regole italiane ed europee. Queste ultime autorizzavano da tempo la combustione di grassi animali, mentre in Italia tale processo era considerato un'operazione di incenerimento di rifiuti. Il quadro normativo relativo a tali materiali di origine animale è molto complesso e, fino ad oggi, ha dato origine ad interpretazioni difformi presso le diverse autorità territoriali, in particolare, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali degli impianti di combustione, ciò anche in considerazione delle diverse interazioni tra le norme applicabili afferenti a diversi settori: oltre alla normativa ambientale trovano applicazione altri ambiti normativi (quali quello sanitario e quello relativo alle fonti rinnovabili) che hanno ingenerato confusione nell'applicazione della disciplina. Il Testo unico ambientale all'Articolo 293, comma 1 definisce che, negli impianti industriali e negli impianti termici civili, possano essere usati esclusivamente i combustibili elencati nell'Allegato X, defininendo le relative caratteristiche e modalità di combustione, dedicando una specifica sezione alle biomasse combustibili. Ai fini dell'inserimento nell'elenco dei combustibili consentiti non è sufficiente che un certo materiale sia suscettibile di essere combusto; è invece necessario che abbia un potere calorico ed altri requisiti idonei a giustificarne la classificazione come combustibile e che rispetti caratteristiche (provenienza, trattamenti, composizione, ecc.) nonchè modalità di utilizzo tali da prevenire o ridurre i rischi per l'atmosfera garantendo prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico. Nell'articolo che segue gli autori Lorianna Annunziata e Giulia Magnavita (CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico) e Fabio Romeo (ISPRA) illustrano in maniera approfondita il lavoro istruttorio svolto per la definizione del recente Decreto 123/2016, che ha avuto come obiettivo quello di specificare e normare le tipologie di materiali di origine prevalentemente animale, che è possibile utilizzare come combustibili, assicurando una piena certezza del diritto in materia e garantendo al contempo un adeguato livello di tutela ambientale dall'inquinamento atmosferico
Nuovi combustibili di origine animale inseriti nel Decreto legislativo 152/2006
Lorianna Annunziata;Giulia Magnavita;
2016
Abstract
È stato pubblicato recentemente in Gazzetta ufficiale il Decreto 123/2016 (Serie Generale n. 158 del 8 luglio 2016) che autorizza l'utilizzo di alcuni sottoprodotti di origine animale per la combustione. Il provvedimento prevede l'inserimento nell'Allegato X alla Parte Quinta del Decreto legislativo n. 152/2006 (cd. Testo unico ambientale) alla sezione biomasse, di questa nuova voce relativa ai prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale, autorizzandone quindi l'utilizzo per la combustione. Le aziende specializzate nella raccolta e nella trasformazione dei grassi animali potranno così contare su regole chiare e definite e sviluppare le potenzialità energetiche di questi prodotti. Il provvedimento, firmato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, mette fine a un'incongruenza tra regole italiane ed europee. Queste ultime autorizzavano da tempo la combustione di grassi animali, mentre in Italia tale processo era considerato un'operazione di incenerimento di rifiuti. Il quadro normativo relativo a tali materiali di origine animale è molto complesso e, fino ad oggi, ha dato origine ad interpretazioni difformi presso le diverse autorità territoriali, in particolare, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali degli impianti di combustione, ciò anche in considerazione delle diverse interazioni tra le norme applicabili afferenti a diversi settori: oltre alla normativa ambientale trovano applicazione altri ambiti normativi (quali quello sanitario e quello relativo alle fonti rinnovabili) che hanno ingenerato confusione nell'applicazione della disciplina. Il Testo unico ambientale all'Articolo 293, comma 1 definisce che, negli impianti industriali e negli impianti termici civili, possano essere usati esclusivamente i combustibili elencati nell'Allegato X, defininendo le relative caratteristiche e modalità di combustione, dedicando una specifica sezione alle biomasse combustibili. Ai fini dell'inserimento nell'elenco dei combustibili consentiti non è sufficiente che un certo materiale sia suscettibile di essere combusto; è invece necessario che abbia un potere calorico ed altri requisiti idonei a giustificarne la classificazione come combustibile e che rispetti caratteristiche (provenienza, trattamenti, composizione, ecc.) nonchè modalità di utilizzo tali da prevenire o ridurre i rischi per l'atmosfera garantendo prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico. Nell'articolo che segue gli autori Lorianna Annunziata e Giulia Magnavita (CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico) e Fabio Romeo (ISPRA) illustrano in maniera approfondita il lavoro istruttorio svolto per la definizione del recente Decreto 123/2016, che ha avuto come obiettivo quello di specificare e normare le tipologie di materiali di origine prevalentemente animale, che è possibile utilizzare come combustibili, assicurando una piena certezza del diritto in materia e garantendo al contempo un adeguato livello di tutela ambientale dall'inquinamento atmosfericoI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.