Il saggio ha come obiettivo quello di esaminare l'istituto del ricongiungimento familiare considerando gli strumenti internazionali, regionali e nazionali sui diritti umani e la giurisprudenza delle Corti, nonché analizzando talune buone prassi esistenti in materia. Negli ultimi venti anni il ricongiungimento familiare ha rappresentato il canale principale, a volte l'unico, di migrazione regolare nell'Unione europea; tuttavia, mentre una protezione estesa della famiglia è riconosciuta lato sensu in numerosi strumenti universali e regionali, il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è di fatto limitato e riflette l'impostazione contraddittoria dell'Unione europea in materia di migrazione che riconoscere il dovere di rispettare i diritti umani delle persone, ma al contempo si ostina a varare normative ancora improntate a logiche securitarie e di controllo delle frontiere. L'istituto risente di una tutela multilivello - diritto internazionale, europeo e nazionale - che ne condiziona l'impianto e la natura stessa giacché richiede il soddisfacimento di altri diritti la cui realizzazione è a sua volta condizionata dalle scelte di politica economica nazionale. Oltre a ciò, l'istituto afferisce a questioni correlate alla sovranità degli Stati quali le esigenza di sicurezza e l'ordine pubblico negli ordinamenti interni che, se interpretate in modo restrittivo, possono limitare il godimento dei diritti umani da parte dei/lle migranti.
Family Reunification and the Italian Case, in Friedery, Manca, Rosskopf, (Ed.), Family Reunification: International, European and national Perspectives
Andrea Crescenzi
2018
Abstract
Il saggio ha come obiettivo quello di esaminare l'istituto del ricongiungimento familiare considerando gli strumenti internazionali, regionali e nazionali sui diritti umani e la giurisprudenza delle Corti, nonché analizzando talune buone prassi esistenti in materia. Negli ultimi venti anni il ricongiungimento familiare ha rappresentato il canale principale, a volte l'unico, di migrazione regolare nell'Unione europea; tuttavia, mentre una protezione estesa della famiglia è riconosciuta lato sensu in numerosi strumenti universali e regionali, il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è di fatto limitato e riflette l'impostazione contraddittoria dell'Unione europea in materia di migrazione che riconoscere il dovere di rispettare i diritti umani delle persone, ma al contempo si ostina a varare normative ancora improntate a logiche securitarie e di controllo delle frontiere. L'istituto risente di una tutela multilivello - diritto internazionale, europeo e nazionale - che ne condiziona l'impianto e la natura stessa giacché richiede il soddisfacimento di altri diritti la cui realizzazione è a sua volta condizionata dalle scelte di politica economica nazionale. Oltre a ciò, l'istituto afferisce a questioni correlate alla sovranità degli Stati quali le esigenza di sicurezza e l'ordine pubblico negli ordinamenti interni che, se interpretate in modo restrittivo, possono limitare il godimento dei diritti umani da parte dei/lle migranti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.