Il nodo centrale della Relazione è un bilancio dei primi 15 anni di legislazione originata da un riparto di competenze normative (tanto legislative quanto regolamentari) che, almeno nelle intenzioni del legislatore costituzionale del 2001, ma già prima del legislatore ordinario del 1997-1998, avrebbe dovuto portare la Regione ad essere la protagonista esclusiva della disciplina di importanti e nuovi ambiti materiali. Al bilancio in esame è preliminare uno sguardo di insieme sul ruolo della legge regionale nel primo regionalismo, anche per evidenziarne differenze e novità. La legge regionale di quel periodo appare "depotenziata" rispetto alla legge statale e tale situazione va avanti così per circa trent'anni durante i quali numerosi sono stati i tentativi di rivedere l'intero impianto del regionalismo italiano anche con suggerimenti importanti da parte della Comunità scientifica. Un nuovo volto delle Regioni, con un conseguente nuovo ruolo assegnato alla legge regionale, incomincia a delinearsi con la stagione delle riforme amministrative degli anni 1997-1998 del secolo scorso che, pur con alcuni limiti e incertezze, testimoniava, comunque, un diverso atteggiamento del legislatore statale verso il rafforzamento del sistema regionale e "degli spazi di autonomia legislativa". Nel 2001, lo schema originario del regionalismo italiano verrà modificato con la riforma del Titolo V avvenuta ad opera della legge costituzionale 3 del 2001. La relazione, dopo l'analisi della disciplina normativa sulle competenze, incomincia a tracciare un bilancio di quanto effettivamente avvenuto, verificando che cosa le regioni abbiano concretamente fatto sotto il profilo della produzione normativa e di come e quanto sia cambiata la legislazione regionale dopo la riforma. Dalla riforma è scaturito un rafforzamento della legge regionale. Pur con alcuni limiti, anche la figura della regione quale ente legislativo ne esce rafforzata: tanto in termini di poteri, tanto in termini di ambiti materiali su cui poter intervenire. La nuova regione, dunque, non appare più essere l'ente prevalentemente di tipo attuativo di leggi e decisioni statali quale, invece, aveva finito per essere nella prima regionalizzazione. E le leggi regionali non sono più esecutive-integrative della disciplina statale, né tantomeno sono leggi di sola incentivazione - che pure di recente per rispondere alla crisi economica ed occupazionale stanno aumentando - ma leggi che disciplinano in modo originale intere materie o parti significative di esse. Anche l'impegno nel riordino e nella semplificazione normativa suggerisce una rivalutazione del ruolo della legge regionale, favorita tra l'altro dalla ripresa e dallo sviluppo, almeno in alcune regioni, della potestà regolamentare. Nelle conclusioni, verranno svolte alcune brevi considerazioni sul ruolo che la legge regionale potrebbe assumere a seguito dell'approvazione referendaria del disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi, che almeno rispetto alle competenze regionali per molti aspetti sembrerebbe andare nella direzione già tracciata dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prassi regionale.

L'esperienza della legislazione regionale e i riparti di competenza

Aida Giulia Arabia
2016

Abstract

Il nodo centrale della Relazione è un bilancio dei primi 15 anni di legislazione originata da un riparto di competenze normative (tanto legislative quanto regolamentari) che, almeno nelle intenzioni del legislatore costituzionale del 2001, ma già prima del legislatore ordinario del 1997-1998, avrebbe dovuto portare la Regione ad essere la protagonista esclusiva della disciplina di importanti e nuovi ambiti materiali. Al bilancio in esame è preliminare uno sguardo di insieme sul ruolo della legge regionale nel primo regionalismo, anche per evidenziarne differenze e novità. La legge regionale di quel periodo appare "depotenziata" rispetto alla legge statale e tale situazione va avanti così per circa trent'anni durante i quali numerosi sono stati i tentativi di rivedere l'intero impianto del regionalismo italiano anche con suggerimenti importanti da parte della Comunità scientifica. Un nuovo volto delle Regioni, con un conseguente nuovo ruolo assegnato alla legge regionale, incomincia a delinearsi con la stagione delle riforme amministrative degli anni 1997-1998 del secolo scorso che, pur con alcuni limiti e incertezze, testimoniava, comunque, un diverso atteggiamento del legislatore statale verso il rafforzamento del sistema regionale e "degli spazi di autonomia legislativa". Nel 2001, lo schema originario del regionalismo italiano verrà modificato con la riforma del Titolo V avvenuta ad opera della legge costituzionale 3 del 2001. La relazione, dopo l'analisi della disciplina normativa sulle competenze, incomincia a tracciare un bilancio di quanto effettivamente avvenuto, verificando che cosa le regioni abbiano concretamente fatto sotto il profilo della produzione normativa e di come e quanto sia cambiata la legislazione regionale dopo la riforma. Dalla riforma è scaturito un rafforzamento della legge regionale. Pur con alcuni limiti, anche la figura della regione quale ente legislativo ne esce rafforzata: tanto in termini di poteri, tanto in termini di ambiti materiali su cui poter intervenire. La nuova regione, dunque, non appare più essere l'ente prevalentemente di tipo attuativo di leggi e decisioni statali quale, invece, aveva finito per essere nella prima regionalizzazione. E le leggi regionali non sono più esecutive-integrative della disciplina statale, né tantomeno sono leggi di sola incentivazione - che pure di recente per rispondere alla crisi economica ed occupazionale stanno aumentando - ma leggi che disciplinano in modo originale intere materie o parti significative di esse. Anche l'impegno nel riordino e nella semplificazione normativa suggerisce una rivalutazione del ruolo della legge regionale, favorita tra l'altro dalla ripresa e dallo sviluppo, almeno in alcune regioni, della potestà regolamentare. Nelle conclusioni, verranno svolte alcune brevi considerazioni sul ruolo che la legge regionale potrebbe assumere a seguito dell'approvazione referendaria del disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi, che almeno rispetto alle competenze regionali per molti aspetti sembrerebbe andare nella direzione già tracciata dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prassi regionale.
2016
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA
Legge regionale
Riparti di competenze
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/357007
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