Al fine di regolamentare attività di comune interesse, le Pubbliche Amministrazioni, intendendosi tutti i soggetti di diritto pubblico (ivi inclusi gli enti pubblici di ricerca), in quanto dotate di capacità giuridica generale, possono scegliere l'adozione di atti di natura privatistica oppure moduli pubblicistici, fermo restando il rispetto del principio di legalità. In particolare, l'art. 15 della legge n. 241/90 rappresenta un referente normativo così generico nella sua formulazione al punto da configurarsi come una vera e propria norma "in bianco" con la conseguenza che è rimesso all'apprezzamento discrezionale delle parti pubbliche coinvolte la valutazione circa l'opportunità di pervenire ad un accordo di collaborazione e, dunque, alla definizione concreta delle clausole negoziali che sostanziano il contenuto dello stesso. La genericità delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge 241/90 potrebbe determinare, in linea di principio, la regolamentazione di attività che ben potrebbero essere oggetto di affidamento ad un soggetto di natura privatistica mediante procedure di selezione disciplinate nel codice dei contratti pubblici con la conseguenza che l'accordo risulti in violazione delle ridette norme ed, in quanto tale, nullo sotto il profilo giuridico.Nel presente lavoro ci si interroga se, gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 della legge 241/90, con particolare riguardo a quelli stipulati tra una Pubblica Amministrazione ed un Ente Pubblico di Ricerca, debbano essere considerati quali atti preordinati al perseguimento di uno scopo comune, tesi ad instaurare una collaborazione tra parti pubbliche per il perseguimento di un'attività di interesse pubblico generale oppure se l'art. 15, debba essere considerato quale genus di tutti gli accordi tra pubbliche amministrazioni.

GLI ACCORDI EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 QUALI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UN ENTE PUBBLICO DI RICERCA

LIBORIO CAPOZZO;ANTONELLA GORGA
2021

Abstract

Al fine di regolamentare attività di comune interesse, le Pubbliche Amministrazioni, intendendosi tutti i soggetti di diritto pubblico (ivi inclusi gli enti pubblici di ricerca), in quanto dotate di capacità giuridica generale, possono scegliere l'adozione di atti di natura privatistica oppure moduli pubblicistici, fermo restando il rispetto del principio di legalità. In particolare, l'art. 15 della legge n. 241/90 rappresenta un referente normativo così generico nella sua formulazione al punto da configurarsi come una vera e propria norma "in bianco" con la conseguenza che è rimesso all'apprezzamento discrezionale delle parti pubbliche coinvolte la valutazione circa l'opportunità di pervenire ad un accordo di collaborazione e, dunque, alla definizione concreta delle clausole negoziali che sostanziano il contenuto dello stesso. La genericità delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge 241/90 potrebbe determinare, in linea di principio, la regolamentazione di attività che ben potrebbero essere oggetto di affidamento ad un soggetto di natura privatistica mediante procedure di selezione disciplinate nel codice dei contratti pubblici con la conseguenza che l'accordo risulti in violazione delle ridette norme ed, in quanto tale, nullo sotto il profilo giuridico.Nel presente lavoro ci si interroga se, gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 della legge 241/90, con particolare riguardo a quelli stipulati tra una Pubblica Amministrazione ed un Ente Pubblico di Ricerca, debbano essere considerati quali atti preordinati al perseguimento di uno scopo comune, tesi ad instaurare una collaborazione tra parti pubbliche per il perseguimento di un'attività di interesse pubblico generale oppure se l'art. 15, debba essere considerato quale genus di tutti gli accordi tra pubbliche amministrazioni.
2021
Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA
Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei Materiali Ceramici - ISSMC (ex ISTEC)
ACCORDI EX ART. 15
LEGGE 241/90
ENTE PUBBLICO DI RICERCA
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/396529
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