In occasione della "giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro" , la compagnia assicurativa MetLife ha organizzato un seminario-webinar dal tema: "Prestazioni INAIL e tutela assicurativa ai tempi del Corona virus". A causa della diffusione dell'attuale pandemia, l'INAIL ha infatti emanato una circolare che agisce a tutele e nei confronti di lavoratori colpiti da Covid 19, che vengono posti in "infortunio". L'evento Covid 19 è riconosciuto come 'infortunio' in quanto è provocato da causa virulenta e aggressiva. Sono tutelati tutti il lavoratori assicurati in base all'art. 4 del T.U. 1124/1965 (lavoratori dipendenti, soci e artigiani) e quelli compresi nel D.Lgs. 38/2000 (parasubordinati, sportivi professionisti, dirigenti). Il decreto «Cura Italia» ha stabilito che per gli operatori sanitari, esposti ad un elevato rischio di contagio, vige la presunzione semplice di origine professionale (elevatissima probabilità che vengano a contatto con il coronavirus). In occasione della diffusione dell'attuale pandemia la tutela dell'INAIL agisce nei confronti di lavoratori colpiti da Covid 19, che vengono posti in infortunio L'evento è riconosciuto come "infortunio" in quanto è provocato da causa virulenta e aggressiva. Sono tutelati tutti il lavoratori assicurati in base all'art. 4 del T.U. 1124/1965 (lavoratori dipendenti, soci e artigiani) e quelli compresi nel D.Lgs. 38/2000 (parasubordinati, sportivi professionisti, dirigenti) Il decreto «Cura Italia» ha stabilito che per gli operatori sanitari, esposti ad un elevato rischio di contagio, vige la presunzione semplice di origine professionale (elevatissima probabilità che vengano a contatto con il coronavirus). Il rischio è riconosciuto anche ad altri lavoratori che sono posti a contatto costante con il pubblico/utenza: Operatori socio-sanitari delle Residenze Sanitarie Assistenziali RSA, tassisti, lavoratori che agiscono in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc. Ne consegue che al lavoratore spetta l'indennità di temporanea per tutto il periodo che va dal momento dell'astensione lavorativa per avvenuto contagio o dal primo giorno della quarantena con astensione dal lavoro fino alla guarigione clinica.
Prestazioni INAIL e tutela assicurativa nella pandemia Covid 19
Coviello Antonio
2020
Abstract
In occasione della "giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro" , la compagnia assicurativa MetLife ha organizzato un seminario-webinar dal tema: "Prestazioni INAIL e tutela assicurativa ai tempi del Corona virus". A causa della diffusione dell'attuale pandemia, l'INAIL ha infatti emanato una circolare che agisce a tutele e nei confronti di lavoratori colpiti da Covid 19, che vengono posti in "infortunio". L'evento Covid 19 è riconosciuto come 'infortunio' in quanto è provocato da causa virulenta e aggressiva. Sono tutelati tutti il lavoratori assicurati in base all'art. 4 del T.U. 1124/1965 (lavoratori dipendenti, soci e artigiani) e quelli compresi nel D.Lgs. 38/2000 (parasubordinati, sportivi professionisti, dirigenti). Il decreto «Cura Italia» ha stabilito che per gli operatori sanitari, esposti ad un elevato rischio di contagio, vige la presunzione semplice di origine professionale (elevatissima probabilità che vengano a contatto con il coronavirus). In occasione della diffusione dell'attuale pandemia la tutela dell'INAIL agisce nei confronti di lavoratori colpiti da Covid 19, che vengono posti in infortunio L'evento è riconosciuto come "infortunio" in quanto è provocato da causa virulenta e aggressiva. Sono tutelati tutti il lavoratori assicurati in base all'art. 4 del T.U. 1124/1965 (lavoratori dipendenti, soci e artigiani) e quelli compresi nel D.Lgs. 38/2000 (parasubordinati, sportivi professionisti, dirigenti) Il decreto «Cura Italia» ha stabilito che per gli operatori sanitari, esposti ad un elevato rischio di contagio, vige la presunzione semplice di origine professionale (elevatissima probabilità che vengano a contatto con il coronavirus). Il rischio è riconosciuto anche ad altri lavoratori che sono posti a contatto costante con il pubblico/utenza: Operatori socio-sanitari delle Residenze Sanitarie Assistenziali RSA, tassisti, lavoratori che agiscono in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc. Ne consegue che al lavoratore spetta l'indennità di temporanea per tutto il periodo che va dal momento dell'astensione lavorativa per avvenuto contagio o dal primo giorno della quarantena con astensione dal lavoro fino alla guarigione clinica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


