In data 23 maggio 2022 è stata data notizia, sulla Gazzetta Ufficiale n. 119, della pubblicazione sul sito del Mini-stero della transizione ecologica del decreto del direttore della Direzione generale valutazioni ambientali n. 16 del 24 marzo 2022 «Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis , articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194», corredato dai relativi allegati. Si è trattato del punto di arrivo di un percorso iniziato sul finire del 2019, allor-quando ISPRA, per dar seguito agli adempimenti di cui al succitato comma 10-bis che poneva in capo all'Istituto la formulazione della proposta normativa, ha avviato un Tavolo tecnico per la discussione e la definizione della nuova proposta normativa a cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di ISPRA e del MiTE, i delegati del CNR, dell'ANCI, delle ARPA/APPA e delle Università. Il nuovo decreto stabilisce che le zone silenziose di un agglomerato e le zone silenziose in aperta campagna sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, dedicate allo svago, al ristoro e alla conservazione degli ambienti sonori naturali caratterizzati dalla geofonia e dalla biofonia. Esse non risentono o risentono in misura non significativa dei suoni tecnologici e in misura contenuta dei suoni antropici; sono caratterizzate dalla predominan-za di suoni desiderati caratteristici della zona e pertanto attesi dai fruitori e coerenti con le loro aspettative; tali zone vengono considerate quali aree di buona qualità acustica. Nel caso delle zone silenziose di un agglomerato, la cui delimitazione è in capo all'autorità competente, è definito il valore limite di 55 dB(A) Lden per il rumore prodotto dalle sorgenti di rumore considerate nella redazione della map-pa acustica strategica. Per quanto concerne le zone silenziose in aperta campagna, alle Regioni/Province autonome è assegnato il compito di promuoverne l'individuazione preliminare da parte dei Comuni, secondo modalità alternative stabilite dal decreto, nonché di procedere alla successiva delimitazione finale. Il decreto disciplina la gestione delle aree silenziose già precedentemente individuate e prevede anche l'istituzione presso il MiTE di una banca dati delle zone silenziose, progettata e realizzata da ISPRA, finalizzata alla raccolta e alla diffusione dei dati alla cittadinanza, nonché alle comunicazioni che il MiTE stesso deve periodicamente rendere alla Commissione europea. I contenuti del decreto sono stati presentati per la prima volta al 48° Convegno nazionale dell'Associazione Italia-na di Acustica [1].
Individuazione e gestione delle zone silenziose
Francesco D'Alessandro;Lucia Pasini;
2022
Abstract
In data 23 maggio 2022 è stata data notizia, sulla Gazzetta Ufficiale n. 119, della pubblicazione sul sito del Mini-stero della transizione ecologica del decreto del direttore della Direzione generale valutazioni ambientali n. 16 del 24 marzo 2022 «Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis , articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194», corredato dai relativi allegati. Si è trattato del punto di arrivo di un percorso iniziato sul finire del 2019, allor-quando ISPRA, per dar seguito agli adempimenti di cui al succitato comma 10-bis che poneva in capo all'Istituto la formulazione della proposta normativa, ha avviato un Tavolo tecnico per la discussione e la definizione della nuova proposta normativa a cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di ISPRA e del MiTE, i delegati del CNR, dell'ANCI, delle ARPA/APPA e delle Università. Il nuovo decreto stabilisce che le zone silenziose di un agglomerato e le zone silenziose in aperta campagna sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, dedicate allo svago, al ristoro e alla conservazione degli ambienti sonori naturali caratterizzati dalla geofonia e dalla biofonia. Esse non risentono o risentono in misura non significativa dei suoni tecnologici e in misura contenuta dei suoni antropici; sono caratterizzate dalla predominan-za di suoni desiderati caratteristici della zona e pertanto attesi dai fruitori e coerenti con le loro aspettative; tali zone vengono considerate quali aree di buona qualità acustica. Nel caso delle zone silenziose di un agglomerato, la cui delimitazione è in capo all'autorità competente, è definito il valore limite di 55 dB(A) Lden per il rumore prodotto dalle sorgenti di rumore considerate nella redazione della map-pa acustica strategica. Per quanto concerne le zone silenziose in aperta campagna, alle Regioni/Province autonome è assegnato il compito di promuoverne l'individuazione preliminare da parte dei Comuni, secondo modalità alternative stabilite dal decreto, nonché di procedere alla successiva delimitazione finale. Il decreto disciplina la gestione delle aree silenziose già precedentemente individuate e prevede anche l'istituzione presso il MiTE di una banca dati delle zone silenziose, progettata e realizzata da ISPRA, finalizzata alla raccolta e alla diffusione dei dati alla cittadinanza, nonché alle comunicazioni che il MiTE stesso deve periodicamente rendere alla Commissione europea. I contenuti del decreto sono stati presentati per la prima volta al 48° Convegno nazionale dell'Associazione Italia-na di Acustica [1].I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.