Il Trasferimento Tecnologico dei risultati delle attività di ricerca svolte all'interno di un Ente pubblico (nel seguito per semplicità espositiva "EPR"), comporta una serie di problemi. Tra questi, uno dei più rilevanti sotto il profilo del diritto amministrativo e delle norme di contabilità pubblica è rappresentato dalle modalità attraverso le quali l'EPR, titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, offre agli "attori del mercato" i risultati delle proprie attività scientifiche. Sicché, partendo dal presupposto, di natura squisitamente giuridico/contabile, secondo il quale i titoli di proprietà industriale ed intellettuale sarebbero, di fatto, considerati beni immateriali ci si interroga se, per stipulare un rapporto contrattuale di licenza o di cessione con un'impresa di natura privatistica, vadano seguite o meno le regole di natura concorsuale con le quali tipicamente le Pubbliche Amministrazioni procedono alla selezione del contraente1. Pari ragionamento può essere spostato nell'ambito dei contratti di ricerca commissionati da soggetti terzi per i quali la scelta del contraente è perlopiù appannaggio di questi ultimi che si affidano alle "cure scientifiche" dell'EPR non già il contrario. Tuttavia, anche in queste ipotesi si configurerebbero gli elementi di vantaggio e di criticità di cui si darà cenno nel seguito.

LA SCELTA DEL CONTRAENTE NELL'ATTIVITÀ DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (Applicazione delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici e delle norme di diritto pubblico/privato)

Liborio CAPOZZO;Antonella GORGA
2020

Abstract

Il Trasferimento Tecnologico dei risultati delle attività di ricerca svolte all'interno di un Ente pubblico (nel seguito per semplicità espositiva "EPR"), comporta una serie di problemi. Tra questi, uno dei più rilevanti sotto il profilo del diritto amministrativo e delle norme di contabilità pubblica è rappresentato dalle modalità attraverso le quali l'EPR, titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, offre agli "attori del mercato" i risultati delle proprie attività scientifiche. Sicché, partendo dal presupposto, di natura squisitamente giuridico/contabile, secondo il quale i titoli di proprietà industriale ed intellettuale sarebbero, di fatto, considerati beni immateriali ci si interroga se, per stipulare un rapporto contrattuale di licenza o di cessione con un'impresa di natura privatistica, vadano seguite o meno le regole di natura concorsuale con le quali tipicamente le Pubbliche Amministrazioni procedono alla selezione del contraente1. Pari ragionamento può essere spostato nell'ambito dei contratti di ricerca commissionati da soggetti terzi per i quali la scelta del contraente è perlopiù appannaggio di questi ultimi che si affidano alle "cure scientifiche" dell'EPR non già il contrario. Tuttavia, anche in queste ipotesi si configurerebbero gli elementi di vantaggio e di criticità di cui si darà cenno nel seguito.
2020
Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA
Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei Materiali Ceramici - ISSMC (ex ISTEC)
Trasferimento tecnologico
Codice dei contratti pubblici
scelta del contraente
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/420897
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