Nella Roma antica si promulgarono le prime leggi in materia di tutela del patrimonio culturale sulla base della ‘publica utilitas’. Nel 1162 l’Urbe fu la prima città medievale a decretare che un monumento antico, la Colonna Traiana, dovesse essere protetto. Anche i papi ebbero un ruolo di avanguardia in questo campo: lo testimoniano le norme di Martino V (1425), di Eugenio IV (1439) e di Pio II (1462), la lettera a Leone X di Raffaello e Baldassarre Castiglione (1519), la costituzione ‘Quae publice utilia et decora’ di Gregorio XIII (1574), che stabilì la priorità del bene pubblico sugli interessi dei privati. Il Chirografo di Pio VII (1802) e gli editti del card. Bartolomeo Pacca (1819) furono delle pietre miliari nella presa di coscienza del valore del patrimonio culturale. La strada intrapresa dallo Stato della Chiesa fu seguita dagli altri Stati italiani e poi dall’Italia unita, con le leggi del 1902, del 1909 e del 1939 e con lo straordinario art. 9 della Costituzione del 1948.
Roma, la ‘publica utilitas’ e la tutela della bellezza e delle antichità
Francesco M Cardarelli
2022
Abstract
Nella Roma antica si promulgarono le prime leggi in materia di tutela del patrimonio culturale sulla base della ‘publica utilitas’. Nel 1162 l’Urbe fu la prima città medievale a decretare che un monumento antico, la Colonna Traiana, dovesse essere protetto. Anche i papi ebbero un ruolo di avanguardia in questo campo: lo testimoniano le norme di Martino V (1425), di Eugenio IV (1439) e di Pio II (1462), la lettera a Leone X di Raffaello e Baldassarre Castiglione (1519), la costituzione ‘Quae publice utilia et decora’ di Gregorio XIII (1574), che stabilì la priorità del bene pubblico sugli interessi dei privati. Il Chirografo di Pio VII (1802) e gli editti del card. Bartolomeo Pacca (1819) furono delle pietre miliari nella presa di coscienza del valore del patrimonio culturale. La strada intrapresa dallo Stato della Chiesa fu seguita dagli altri Stati italiani e poi dall’Italia unita, con le leggi del 1902, del 1909 e del 1939 e con lo straordinario art. 9 della Costituzione del 1948.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


