A distanza di 26 anni dalla entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (di seguito Convenzione), avvenuta nel novembre 1994, la zona economica esclusiva (ZEE) continua ad essere protagonista del dibattito dottrinario e di molte controversie internazionali. In particolare, la tendenza degli Stati costieri ad estendere la propria giurisdizione (cd. creeping jurisdiction), nonché la necessità di un nuovo equilibrio con la piattaforma continentale estesa e il sempre attuale rischio di eccessiva restrizione della libertà di navigazione continuano ad essere questioni cruciali in questa zona marittima. La coesistenza e la concorrenza di poteri giurisdizionali ed interessi economici e geostrategici molteplici, sia degli Stati costieri, che di altre potenze marittime, così come della comunità internazionale nel suo insieme, possono generare conflitti in sede d’interpretazione o di applicazione delle norme internazionali esistenti. L’incertezza e la frammentazione giuridica già esistenti sono destinate ad aumentare in funzione della crescente pressione antropica in mare, delle numerose emergenze ambientali, dell’introduzione massiccia di nuove tecnologie, nonché della nuova domanda di sicurezza e controllo degli spazi marini. In questo contesto, l’obiettivo di questo lavoro è di illustrare alcune delle questioni giuridiche più significative che emergono dalla prassi statale ed internazionale recente, e che sono destinate ad influenzare i futuri sviluppi del diritto internazionale nella zona economica esclusiva, con particolare riferimento all’attuale livello di attuazione dell’istituto della ZEE nel mare Mediterraneo. Com’è noto, infatti, in questo bacino, la ZEE non ha avuto un’applicazione lineare né simile a quella avvenuta negli altri mari del pianeta. Abbiamo, infatti, assistito ad un lungo periodo di astensione degli Stati dalla proclamazione della ZEE e, poi, alla proclamazione di zone ridotte (cd. zone minoris generis) come le zone di pesca, le zone ecologiche e le zone miste. A partire da una prassi relativamente recente, la proclamazione di vere e proprie ZEE è diventata, anche qui, una realtà incontrovertibile, destinata ad essere perfezionata definitivamente nei prossimi anni.

La zona economica esclusiva e la sua applicazione nel Mare Mediterraneo

G. Andreone
Primo
2020

Abstract

A distanza di 26 anni dalla entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (di seguito Convenzione), avvenuta nel novembre 1994, la zona economica esclusiva (ZEE) continua ad essere protagonista del dibattito dottrinario e di molte controversie internazionali. In particolare, la tendenza degli Stati costieri ad estendere la propria giurisdizione (cd. creeping jurisdiction), nonché la necessità di un nuovo equilibrio con la piattaforma continentale estesa e il sempre attuale rischio di eccessiva restrizione della libertà di navigazione continuano ad essere questioni cruciali in questa zona marittima. La coesistenza e la concorrenza di poteri giurisdizionali ed interessi economici e geostrategici molteplici, sia degli Stati costieri, che di altre potenze marittime, così come della comunità internazionale nel suo insieme, possono generare conflitti in sede d’interpretazione o di applicazione delle norme internazionali esistenti. L’incertezza e la frammentazione giuridica già esistenti sono destinate ad aumentare in funzione della crescente pressione antropica in mare, delle numerose emergenze ambientali, dell’introduzione massiccia di nuove tecnologie, nonché della nuova domanda di sicurezza e controllo degli spazi marini. In questo contesto, l’obiettivo di questo lavoro è di illustrare alcune delle questioni giuridiche più significative che emergono dalla prassi statale ed internazionale recente, e che sono destinate ad influenzare i futuri sviluppi del diritto internazionale nella zona economica esclusiva, con particolare riferimento all’attuale livello di attuazione dell’istituto della ZEE nel mare Mediterraneo. Com’è noto, infatti, in questo bacino, la ZEE non ha avuto un’applicazione lineare né simile a quella avvenuta negli altri mari del pianeta. Abbiamo, infatti, assistito ad un lungo periodo di astensione degli Stati dalla proclamazione della ZEE e, poi, alla proclamazione di zone ridotte (cd. zone minoris generis) come le zone di pesca, le zone ecologiche e le zone miste. A partire da una prassi relativamente recente, la proclamazione di vere e proprie ZEE è diventata, anche qui, una realtà incontrovertibile, destinata ad essere perfezionata definitivamente nei prossimi anni.
2020
Istituto di Studi Giuridici Internazionali - ISGI
978-88-943669-6-9
Zona economica esclusiva, Unclos, frammentazione giuridica
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/535850
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