Gli sviluppi tecnologici dell’Intelligenza Artificiale (IA) offrono prospettive particolarmente promettenti in una pluralità di ambiti socialmente ed economicamente rilevanti quali, per fare solo alcuni esempi, la chirurgia e la diagnostica, l’energia e i materiali sostenibili, la finanza, nonché l’amministrazione pubblica, inclusa la giustizia. Non stupisce quindi il crescente interesse dell’industria per lo sfruttamento commerciale dell’IA anche attraverso la tutela offerta dai brevetti, le cui domande sono cresciute sensibilmente nell’ultimo decennio. Al tempo stesso, a fronte dei benefici prospettati dallo sfruttamento dell’IA emerge sempre più la consapevolezza che quest’ultimo debba accompagnarsi a policy che, pur sostenendo le iniziative industriali, ne garantiscano l’equità, la sostenibilità e l’eticità. Sotto il profilo giuridico, la rapidità con cui la tecnologica evolve si pone indubbiamente in contrasto con i tempi del procedimento legislativo, mentre le caratteristiche tecniche dell’IA sollevano complesse questioni di adattamento normativo e compliance. Quanto alla disciplina dei brevetti, l’avvento delle invenzioni generate autonomamente dall’IA ha determinato innanzitutto criticità nell’attribuzione della paternità dell’invenzione (inventorship), oltre che degli assetti proprietari (ownership) e dello sfruttamento commerciale dei diritti derivanti dal brevetto. Nella quasi totalità dei sistemi brevettuali contemporanei, compreso quello europeo, la qualità di inventore può riconoscersi esclusivamente alle persone fisiche, intese come esseri umani, suscettibili di assumere la titolarità di rapporti giuridici. Dubbi sulla compatibilità dei sistemi brevettuali con l’IA sono ulteriormente alimentati dalle caratteristiche tecnologiche su cui riposa il suo funzionamento e la natura degli output da questa prodotti, soprattutto con riguardo all’assolvimento degli obblighi descrittivi dell’invenzione e ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti di brevettabilità, tra cui la definizione della persona esperta nel settore di riferimento e la latitudine dello stato dell’arte. Passate in rassegna le questioni giuridiche sollevate dall’IA generativa nel sistema brevettuale, anche tenendo conto dei precedenti giurisprudenziali maggiormente significativi, l’intervento affronterà le prospettive della disciplina europea dei brevetti alla luce del mutato contesto tecnologico di riferimento e dell’esigenza di garantire la certezza del diritto e la tutela dei diritti fondamentali.
Le invenzioni generate dall’intelligenza artificiale: questioni giuridiche aperte e ipotesi di adattamento della disciplina europea dei brevetti.
ILARIA DE GASPERIS
2025
Abstract
Gli sviluppi tecnologici dell’Intelligenza Artificiale (IA) offrono prospettive particolarmente promettenti in una pluralità di ambiti socialmente ed economicamente rilevanti quali, per fare solo alcuni esempi, la chirurgia e la diagnostica, l’energia e i materiali sostenibili, la finanza, nonché l’amministrazione pubblica, inclusa la giustizia. Non stupisce quindi il crescente interesse dell’industria per lo sfruttamento commerciale dell’IA anche attraverso la tutela offerta dai brevetti, le cui domande sono cresciute sensibilmente nell’ultimo decennio. Al tempo stesso, a fronte dei benefici prospettati dallo sfruttamento dell’IA emerge sempre più la consapevolezza che quest’ultimo debba accompagnarsi a policy che, pur sostenendo le iniziative industriali, ne garantiscano l’equità, la sostenibilità e l’eticità. Sotto il profilo giuridico, la rapidità con cui la tecnologica evolve si pone indubbiamente in contrasto con i tempi del procedimento legislativo, mentre le caratteristiche tecniche dell’IA sollevano complesse questioni di adattamento normativo e compliance. Quanto alla disciplina dei brevetti, l’avvento delle invenzioni generate autonomamente dall’IA ha determinato innanzitutto criticità nell’attribuzione della paternità dell’invenzione (inventorship), oltre che degli assetti proprietari (ownership) e dello sfruttamento commerciale dei diritti derivanti dal brevetto. Nella quasi totalità dei sistemi brevettuali contemporanei, compreso quello europeo, la qualità di inventore può riconoscersi esclusivamente alle persone fisiche, intese come esseri umani, suscettibili di assumere la titolarità di rapporti giuridici. Dubbi sulla compatibilità dei sistemi brevettuali con l’IA sono ulteriormente alimentati dalle caratteristiche tecnologiche su cui riposa il suo funzionamento e la natura degli output da questa prodotti, soprattutto con riguardo all’assolvimento degli obblighi descrittivi dell’invenzione e ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti di brevettabilità, tra cui la definizione della persona esperta nel settore di riferimento e la latitudine dello stato dell’arte. Passate in rassegna le questioni giuridiche sollevate dall’IA generativa nel sistema brevettuale, anche tenendo conto dei precedenti giurisprudenziali maggiormente significativi, l’intervento affronterà le prospettive della disciplina europea dei brevetti alla luce del mutato contesto tecnologico di riferimento e dell’esigenza di garantire la certezza del diritto e la tutela dei diritti fondamentali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


