Il saggio esamina la decisione del 2 maggio 2007 con cui la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani ha deciso di cancellare dal ruolo il ricorso presentato nel 2001 da un kosovaro di origine albanese, Ruzhdi Saramati, contro la Germania, nonché di dichiarare irricevibili i ricorsi dello stesso Saramati e altri due kosovari abitanti a Mitrovica, Agim e Bekir Behrami, nel 2001 e nel 2000, rispettivamente, contro la Francia e la Norvegia per fatti svoltisi in territori controllati dalla KFOR e amministrati dalla UNMIK. A giudizio dei ricorrenti, e dell'autore, il danno provocato dagli eventi sottoposti alla valutazione della Corte avrebbe potuto ricondursi nella sfera della responsabilità degli Stati - la Francia, la Germania e la Norvegia - responsabili delle componenti militari e civili coinvolte. La Grande Camera ha invece escluso di avere competenza a valutare atti (ed omissioni) attribuibili direttamente ad un'organizzazione internazionale, oppure posti in essere da uno Stato per conto di un'organizzazione internazionale, nell'esercizio della funzione di responsabile della pace e della sicurezza collettiva.

La Corte europea dei diritti umani e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: la decisione Behrami e Behrami e Saramati

Bruno Giovanni Carlo
2008

Abstract

Il saggio esamina la decisione del 2 maggio 2007 con cui la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani ha deciso di cancellare dal ruolo il ricorso presentato nel 2001 da un kosovaro di origine albanese, Ruzhdi Saramati, contro la Germania, nonché di dichiarare irricevibili i ricorsi dello stesso Saramati e altri due kosovari abitanti a Mitrovica, Agim e Bekir Behrami, nel 2001 e nel 2000, rispettivamente, contro la Francia e la Norvegia per fatti svoltisi in territori controllati dalla KFOR e amministrati dalla UNMIK. A giudizio dei ricorrenti, e dell'autore, il danno provocato dagli eventi sottoposti alla valutazione della Corte avrebbe potuto ricondursi nella sfera della responsabilità degli Stati - la Francia, la Germania e la Norvegia - responsabili delle componenti militari e civili coinvolte. La Grande Camera ha invece escluso di avere competenza a valutare atti (ed omissioni) attribuibili direttamente ad un'organizzazione internazionale, oppure posti in essere da uno Stato per conto di un'organizzazione internazionale, nell'esercizio della funzione di responsabile della pace e della sicurezza collettiva.
2008
Istituto di Studi Giuridici Internazionali - ISGI
diritti umani
CEDU
Nazioni Unite
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/82658
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