Al giorno doggi un sempre maggiore numero di Stati tende ad adottare stringenti misure di sicurezza a fini di prevenzione del terrorismo e comportanti deroghe alle norme in materia di diritti umani. Il tipico esempio è rappresentato da quelle norme di diritto interno che allo scopo di salvaguardare la sicurezza nazionale derogano alle norme internazionali che proibiscono luso della tortura. Il presente articolo analizza criticamente questa prassi alla luce dellordinamento della Convenzione europea dei diritti delluomo e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti delluomo in base alle quali la norma che fissa il divieto di tortura (articolo 3 CEDU) deve essere considerata prevedere un divieto assoluto e dalla natura inderogabile.
Osservazioni sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di tortura
2008
Abstract
Al giorno doggi un sempre maggiore numero di Stati tende ad adottare stringenti misure di sicurezza a fini di prevenzione del terrorismo e comportanti deroghe alle norme in materia di diritti umani. Il tipico esempio è rappresentato da quelle norme di diritto interno che allo scopo di salvaguardare la sicurezza nazionale derogano alle norme internazionali che proibiscono luso della tortura. Il presente articolo analizza criticamente questa prassi alla luce dellordinamento della Convenzione europea dei diritti delluomo e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti delluomo in base alle quali la norma che fissa il divieto di tortura (articolo 3 CEDU) deve essere considerata prevedere un divieto assoluto e dalla natura inderogabile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


