Il nostro Paese si è meritato da tempo il titolo di "sorvegliato speciale" in sede di Consiglio d'Europa per le violazioni sistematiche del termine ragionevole del processo ex art.6, par.1 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha intimato più volte all'Italia di porre termine a questa violazione e di rimuoverne, per quanto possibile, le conseguenze secondo linee d'azione ormai ben note: riforma del sistema giudiziario orientata a rendere efficace il diritto ad un giudizio tempestivo ed adozione di una giurisdizione "domestica" per la trattazione del contenzioso legato all'accertamento della violazione e alla quantificazione dell'indennizzo , al fine di limitare l'ingente mole di ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti dell'uomo. In questo capitolo tratteremo brevemente la situazione dei ricorsi per violazione del principio di ragionevole durata del procedimento, muovendo dall'analisi e da un commento critico su alcuni dati quantitativi e documentali che riguardano le decisioni accertate dalla Corte europea contro l'Italia, per arrivare all'esame della cosiddetta "legge Pinto". Questa legge ha previsto l'accertamento a livello nazionale della durata eccessiva del procedimento al fine di ottenere un'equa riparazione: analizzeremo le sue caratteristiche principali, alcuni dati di funzionamento e i risultati della sua applicazione, facendo un confronto con quelli della Corte europea. Infine, in sede di considerazioni conclusive, cercheremo di fare il punto della situazione in merito al rapporto tra legge Pinto e permanenza della intempestività dei giudizi.

La violazione della ragionevole durata del processo: alcuni dati sull'applicazione della Legge Pinto

Carnevali D
2006

Abstract

Il nostro Paese si è meritato da tempo il titolo di "sorvegliato speciale" in sede di Consiglio d'Europa per le violazioni sistematiche del termine ragionevole del processo ex art.6, par.1 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha intimato più volte all'Italia di porre termine a questa violazione e di rimuoverne, per quanto possibile, le conseguenze secondo linee d'azione ormai ben note: riforma del sistema giudiziario orientata a rendere efficace il diritto ad un giudizio tempestivo ed adozione di una giurisdizione "domestica" per la trattazione del contenzioso legato all'accertamento della violazione e alla quantificazione dell'indennizzo , al fine di limitare l'ingente mole di ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti dell'uomo. In questo capitolo tratteremo brevemente la situazione dei ricorsi per violazione del principio di ragionevole durata del procedimento, muovendo dall'analisi e da un commento critico su alcuni dati quantitativi e documentali che riguardano le decisioni accertate dalla Corte europea contro l'Italia, per arrivare all'esame della cosiddetta "legge Pinto". Questa legge ha previsto l'accertamento a livello nazionale della durata eccessiva del procedimento al fine di ottenere un'equa riparazione: analizzeremo le sue caratteristiche principali, alcuni dati di funzionamento e i risultati della sua applicazione, facendo un confronto con quelli della Corte europea. Infine, in sede di considerazioni conclusive, cercheremo di fare il punto della situazione in merito al rapporto tra legge Pinto e permanenza della intempestività dei giudizi.
2006
Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari - IRSIG - Sede Bologna
Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari - IGSG
88-13-26177-2
qualità della giustizia
giusto processo
legge Pinto
ragionevole durata del processo
ordinamento giudiziario
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/138518
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