Diverse Regioni hanno impugnato davanti alla Corte costituzionale, tra gli altri, l'articolo 9 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 che si inserisce tra i provvedimenti per l'attuazione della c.d. spending review. La norma impugnata rappresenta una tappa del percorso avviato dal legislatore per realizzare il contenimento della spesa pubblica, e persegue l'obiettivo di ricondurre l'esercizio delle funzioni amministrative all'interno degli enti territoriali, al fine di razionalizzare l'apparato amministrativo. Le Regioni hanno impugnato la norma opponendo la loro autonomia in materia e l'autonomia regolamentare degli enti locali, nei limiti di quanto consentito dalla normativa statale. La Corte costituzionale ha risolto la questione di costituzionalità schierandosi dalla parte dello Stato, tenendo conto degli ambiti di autonomia regionale: ha ricondotto le disposizioni impugnate nell'ambito degli interventi di coordinamento della finanza pubblica. La sentenza in commento si inserisce nella giurisprudenza costituzionale sulla legislazione emergenziale, che accede ad una interpretazione elastica dei limiti imposti al legislatore statale in considerazione della straordinarietà del momento storico. Tuttavia, fa registrare una lieve inversione di tendenza, quantomeno sotto il profilo argomentativo.

Il coordinamento della finanza pubblica come binario per la ricentralizzazione della legislazione e dell'amministrazione in tempi di crisi

Antonino Iacoviello
2013

Abstract

Diverse Regioni hanno impugnato davanti alla Corte costituzionale, tra gli altri, l'articolo 9 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 che si inserisce tra i provvedimenti per l'attuazione della c.d. spending review. La norma impugnata rappresenta una tappa del percorso avviato dal legislatore per realizzare il contenimento della spesa pubblica, e persegue l'obiettivo di ricondurre l'esercizio delle funzioni amministrative all'interno degli enti territoriali, al fine di razionalizzare l'apparato amministrativo. Le Regioni hanno impugnato la norma opponendo la loro autonomia in materia e l'autonomia regolamentare degli enti locali, nei limiti di quanto consentito dalla normativa statale. La Corte costituzionale ha risolto la questione di costituzionalità schierandosi dalla parte dello Stato, tenendo conto degli ambiti di autonomia regionale: ha ricondotto le disposizioni impugnate nell'ambito degli interventi di coordinamento della finanza pubblica. La sentenza in commento si inserisce nella giurisprudenza costituzionale sulla legislazione emergenziale, che accede ad una interpretazione elastica dei limiti imposti al legislatore statale in considerazione della straordinarietà del momento storico. Tuttavia, fa registrare una lieve inversione di tendenza, quantomeno sotto il profilo argomentativo.
2013
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA
coordinamento finanza pubblica - autonomia finanziaria - accorpamento enti agenzie
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/266427
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