La sentenza in commento ha ad oggetto il giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento ad una serie di atti ritenuti lesivi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché di alcuni articoli dello Statuto regionale speciale, per violazione del principio di leale collaborazione nella progettazione e realizzazione del Tronco autostradale "Trento-Valdastico-Piovene Rocchette". In estrema sintesi, la Provincia autonoma rivendicava la necessità dell'intesa anche per l'espressione a livello europeo della determinazione italiana di realizzare la Valdastico nord. In assenza di obblighi a carico dello Stato, la Corte non ha ravvisato alcun pregiudizio circa la necessità dell'intesa con la ricorrente, prevista solo per l'effettiva realizzazione dell'opera. Ha quindi concluso affermando che spettava allo Stato proporre l'inserimento del tratto autostradale Valdastico Nord nella rete transeuropea dei trasporti, in quanto tale inserimento non pregiudica la necessaria acquisizione dell'intesa con la Provincia autonoma ricorrente. La conclusione sembra condivisibile; tuttavia, la sentenza lascia sullo sfondo la valutazione del coinvolgimento della ricorrente nel procedimento di definizione della posizione nazionale da sostenere a livello europeo, meritevole invece di attenzione.

Sul ruolo delle Regioni e delle Province autonome nella fase ascendente del processo decisionale dell'unione europea

Antonino Iacoviello
2013

Abstract

La sentenza in commento ha ad oggetto il giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento ad una serie di atti ritenuti lesivi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché di alcuni articoli dello Statuto regionale speciale, per violazione del principio di leale collaborazione nella progettazione e realizzazione del Tronco autostradale "Trento-Valdastico-Piovene Rocchette". In estrema sintesi, la Provincia autonoma rivendicava la necessità dell'intesa anche per l'espressione a livello europeo della determinazione italiana di realizzare la Valdastico nord. In assenza di obblighi a carico dello Stato, la Corte non ha ravvisato alcun pregiudizio circa la necessità dell'intesa con la ricorrente, prevista solo per l'effettiva realizzazione dell'opera. Ha quindi concluso affermando che spettava allo Stato proporre l'inserimento del tratto autostradale Valdastico Nord nella rete transeuropea dei trasporti, in quanto tale inserimento non pregiudica la necessaria acquisizione dell'intesa con la Provincia autonoma ricorrente. La conclusione sembra condivisibile; tuttavia, la sentenza lascia sullo sfondo la valutazione del coinvolgimento della ricorrente nel procedimento di definizione della posizione nazionale da sostenere a livello europeo, meritevole invece di attenzione.
2013
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA
regioni - processo decisionale europeo - fase ascendente - leale collaborazione
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