Il tardivo esercizio dell'azione penale in seguito a denuncia di episodi di violenza domestica, successivamente sfociata in un tentativo di omicidio della vittima e nell'omicidio di suo figlio, viola gli obblighi positivi di uno Stato ex artt. 2 (diritto alla vita), 3 (diritto a non subire trattamenti disumani o degradanti) e 14 (divieto di discriminazione tra uomini e donne) CEDU?

Obblighi positivi delle autorità nazionali in materia di tutela delle vittime di violenza domestica

Fulvia Staiano
2017

Abstract

Il tardivo esercizio dell'azione penale in seguito a denuncia di episodi di violenza domestica, successivamente sfociata in un tentativo di omicidio della vittima e nell'omicidio di suo figlio, viola gli obblighi positivi di uno Stato ex artt. 2 (diritto alla vita), 3 (diritto a non subire trattamenti disumani o degradanti) e 14 (divieto di discriminazione tra uomini e donne) CEDU?
2017
Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS
violenza domestica
violenza di genere
CEDU
diritto alla vita
trattamenti disumani e degradanti
discriminazione
azione penale
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/353658
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