Il tardivo esercizio dell'azione penale in seguito a denuncia di episodi di violenza domestica, successivamente sfociata in un tentativo di omicidio della vittima e nell'omicidio di suo figlio, viola gli obblighi positivi di uno Stato ex artt. 2 (diritto alla vita), 3 (diritto a non subire trattamenti disumani o degradanti) e 14 (divieto di discriminazione tra uomini e donne) CEDU?
Obblighi positivi delle autorità nazionali in materia di tutela delle vittime di violenza domestica
Fulvia Staiano
2017
Abstract
Il tardivo esercizio dell'azione penale in seguito a denuncia di episodi di violenza domestica, successivamente sfociata in un tentativo di omicidio della vittima e nell'omicidio di suo figlio, viola gli obblighi positivi di uno Stato ex artt. 2 (diritto alla vita), 3 (diritto a non subire trattamenti disumani o degradanti) e 14 (divieto di discriminazione tra uomini e donne) CEDU?File in questo prodotto:
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