Il venir meno della possibilita` per il tribunale fallimentare di dichiarare d’ufficio il fallimento non esclude che il medesimo tribunale segnali al pubblico ministero l’eventuale sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento, costituendo detta attivita` , in presenza di un quadro indiziario di decozione, un vero e proprio potere-dovere del giudice e cio` anche nel caso di intervenuta desistenza dell’unico creditore istante

La segnalazione dello stato di insolvenza al p.m. tra principio di terzietà e par condicio creditorum

RICCARDO FAVA
Primo
2010

Abstract

Il venir meno della possibilita` per il tribunale fallimentare di dichiarare d’ufficio il fallimento non esclude che il medesimo tribunale segnali al pubblico ministero l’eventuale sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento, costituendo detta attivita` , in presenza di un quadro indiziario di decozione, un vero e proprio potere-dovere del giudice e cio` anche nel caso di intervenuta desistenza dell’unico creditore istante
2010
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie - ISSIRFA
fallimento, dichiarazione d'ufficio, segnalazione insolvenza, p.m.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/506061
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