Il venir meno della possibilita` per il tribunale fallimentare di dichiarare d’ufficio il fallimento non esclude che il medesimo tribunale segnali al pubblico ministero l’eventuale sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento, costituendo detta attivita` , in presenza di un quadro indiziario di decozione, un vero e proprio potere-dovere del giudice e cio` anche nel caso di intervenuta desistenza dell’unico creditore istante
La segnalazione dello stato di insolvenza al p.m. tra principio di terzietà e par condicio creditorum
RICCARDO FAVA
Primo
2010
Abstract
Il venir meno della possibilita` per il tribunale fallimentare di dichiarare d’ufficio il fallimento non esclude che il medesimo tribunale segnali al pubblico ministero l’eventuale sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento, costituendo detta attivita` , in presenza di un quadro indiziario di decozione, un vero e proprio potere-dovere del giudice e cio` anche nel caso di intervenuta desistenza dell’unico creditore istanteFile in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.