La disposizione dell’art. 9-bis l.fall. (ora inserita nell’art. 31 CCII) disponendo il trasferimento d’ufficio e la salvezza degli effetti degli atti dal tribunale incompetente a quellocompetente operauna deroga alla disciplina di rito prevista dall’art. 50 c.p.c. per esigenze di unitarietà dell’istruttoria prefallimentare e celerità nella dichiarazione di fallimento. Tali esigenze, tuttavia, non sussistono nel caso in cui sia già stata emessa la dichiarazione di fallimento e la sentenza sia impugnata per questioni attinenti alla competenza. In tali ipotesi l’applicazione della disposizione dell’art. 9-bis l.fall. darebbe luogo ad una violazione dei principi costituzionali che reggono il “giusto processo” regolato dalla legge.
Regolamento di competenza e giudizio di verificazione del passivo tra translatio iudicii e sospensione necessaria
riccardo favaPrimo
2023
Abstract
La disposizione dell’art. 9-bis l.fall. (ora inserita nell’art. 31 CCII) disponendo il trasferimento d’ufficio e la salvezza degli effetti degli atti dal tribunale incompetente a quellocompetente operauna deroga alla disciplina di rito prevista dall’art. 50 c.p.c. per esigenze di unitarietà dell’istruttoria prefallimentare e celerità nella dichiarazione di fallimento. Tali esigenze, tuttavia, non sussistono nel caso in cui sia già stata emessa la dichiarazione di fallimento e la sentenza sia impugnata per questioni attinenti alla competenza. In tali ipotesi l’applicazione della disposizione dell’art. 9-bis l.fall. darebbe luogo ad una violazione dei principi costituzionali che reggono il “giusto processo” regolato dalla legge.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


