Le osservazioni si soffermano su due particolari profili che riguardano la vicenda della sentenza n. 9 del 2024. Il primo profilo attiene alla questione della non Decisioni della Corte - n. 9 73 derogabilità del termine sancito dall’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 per il ripiano dei disavanzi pubblici in forza dei noti principi dell’equilibrio del bilancio, dell’equità intergenerazionale e della responsabilità di mandato di fronte agli elettori. Il secondo profilo riguarda le conseguenze derivanti dall’introduzione da parte del legislatore statale di una speciale disciplina durante la pendenza del giudizio avanti la Corte costituzionale applicabile alla medesima fattispecie, di cui la Corte non ha fatto alcuna menzione nella motivazione.
Ripiano de disavanzo dei bilanci pubblici tra armonizzazione e sostenibilità
riccardo favaPrimo
2024
Abstract
Le osservazioni si soffermano su due particolari profili che riguardano la vicenda della sentenza n. 9 del 2024. Il primo profilo attiene alla questione della non Decisioni della Corte - n. 9 73 derogabilità del termine sancito dall’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 per il ripiano dei disavanzi pubblici in forza dei noti principi dell’equilibrio del bilancio, dell’equità intergenerazionale e della responsabilità di mandato di fronte agli elettori. Il secondo profilo riguarda le conseguenze derivanti dall’introduzione da parte del legislatore statale di una speciale disciplina durante la pendenza del giudizio avanti la Corte costituzionale applicabile alla medesima fattispecie, di cui la Corte non ha fatto alcuna menzione nella motivazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


