Con l'ordinanza in commento (27 aprile 2023 n. 11136), la Suprema Corte ritorna a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto. La Suprema Corte in mancanza di qualsiasi responsabilità datoriale ai sensi delle disposizioni codicistiche sopra richiamate nell'infortunio esclude l'operativa di automatismi tra infortunio o malattia professionale e diritto del lavoratore a non computare tali giorni di assenza tra quelli «utili» a determinare la conservazione del posto di lavoro. E' legittimo il licenziamento del lavoratore infortunato per causa non im putabile al datore di lavoro.
nota a ordinanza Cass. n. 11136 del 27/04/2023
Maria AielloPrimo
2023
Abstract
Con l'ordinanza in commento (27 aprile 2023 n. 11136), la Suprema Corte ritorna a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto. La Suprema Corte in mancanza di qualsiasi responsabilità datoriale ai sensi delle disposizioni codicistiche sopra richiamate nell'infortunio esclude l'operativa di automatismi tra infortunio o malattia professionale e diritto del lavoratore a non computare tali giorni di assenza tra quelli «utili» a determinare la conservazione del posto di lavoro. E' legittimo il licenziamento del lavoratore infortunato per causa non im putabile al datore di lavoro.| File | Dimensione | Formato | |
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Descrizione: Assenza per malattia professionale o in- fortunio e superamento del periodo di comporto: legittimo il licenziamento del lavoratore infortunato per causa non imputabile al datore di lavoro
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