La pronuncia in commento, Cass., ordinanza, 2 luglio 2024, n. 18114, torna ad occuparsi, nel c.d. cambio appalto, della dibattuta clausola sociale, tipico strumento di tutela della stabilità occupazionale, la cui operatività richiede il contemperamento tra il diritto dei lavoratori dell’appaltatore uscente ad essere riassorbiti dall’appaltatore subentrante (art. 35 Cost.) e «l’iniziativa economica» (art. 41 Cost.), entrambi interessi socialmente rilevanti e costituzionalmente tutelati.

«Cambio appalto»: la clausola sociale a tutela della continuità dell’occupazione nel caso di discontinuità dell’aggiudicatario. Nota a Cass. 2 luglio 2024 n. 18114.

maria aiello
Primo
2024

Abstract

La pronuncia in commento, Cass., ordinanza, 2 luglio 2024, n. 18114, torna ad occuparsi, nel c.d. cambio appalto, della dibattuta clausola sociale, tipico strumento di tutela della stabilità occupazionale, la cui operatività richiede il contemperamento tra il diritto dei lavoratori dell’appaltatore uscente ad essere riassorbiti dall’appaltatore subentrante (art. 35 Cost.) e «l’iniziativa economica» (art. 41 Cost.), entrambi interessi socialmente rilevanti e costituzionalmente tutelati.
2024
Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi (IBSBC) - Sede Secondaria di Germaneto (CZ)
cambio appalto clausola sociale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14243/539964
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