La pronuncia in commento, Cass., ordinanza, 2 luglio 2024, n. 18114, torna ad occuparsi, nel c.d. cambio appalto, della dibattuta clausola sociale, tipico strumento di tutela della stabilità occupazionale, la cui operatività richiede il contemperamento tra il diritto dei lavoratori dell’appaltatore uscente ad essere riassorbiti dall’appaltatore subentrante (art. 35 Cost.) e «l’iniziativa economica» (art. 41 Cost.), entrambi interessi socialmente rilevanti e costituzionalmente tutelati.
«Cambio appalto»: la clausola sociale a tutela della continuità dell’occupazione nel caso di discontinuità dell’aggiudicatario. Nota a Cass. 2 luglio 2024 n. 18114.
maria aielloPrimo
2024
Abstract
La pronuncia in commento, Cass., ordinanza, 2 luglio 2024, n. 18114, torna ad occuparsi, nel c.d. cambio appalto, della dibattuta clausola sociale, tipico strumento di tutela della stabilità occupazionale, la cui operatività richiede il contemperamento tra il diritto dei lavoratori dell’appaltatore uscente ad essere riassorbiti dall’appaltatore subentrante (art. 35 Cost.) e «l’iniziativa economica» (art. 41 Cost.), entrambi interessi socialmente rilevanti e costituzionalmente tutelati.File in questo prodotto:
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