La pronuncia in commento, Cass., ordinanza, 2 maggio 2024, n. 11760, si allinea ai consoli- dati principi enucleati dalla giurisprudenziale nazionale (Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023) e sovranazionale, quest’ultima con efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento interno, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali. La retribuzione feriale ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, compren- de «qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo «status» personale e professionale del lavoratore».
Nel periodo di ferie minimo annuo la retribuzione feriale è equiparata alla retribuzione ordinaria nota Cass. 2 maggio 2024 n. 11760
maria aielloPrimo
2024
Abstract
La pronuncia in commento, Cass., ordinanza, 2 maggio 2024, n. 11760, si allinea ai consoli- dati principi enucleati dalla giurisprudenziale nazionale (Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023) e sovranazionale, quest’ultima con efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento interno, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali. La retribuzione feriale ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, compren- de «qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo «status» personale e professionale del lavoratore».File in questo prodotto:
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