La pronuncia in commento, Cass., ordinanza 14 giugno 2024, n. 16630, definisce l’ambito di operatività della revoca del licenziamento intimato al lavoratore. L’istituto della revoca, in tale specifica fattispecie, è disciplinato dall’art. 18 comma l0 l.300/1970, modificato dalla l.92/2012, che riconosce al datore di lavoro il diritto (potestativo) di revocare liberamente il licenziamento a condizione che avvenga entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione del recesso

Legittima la revoca del licenziamento (anche solo) inviata al lavoratore nel rispetto del termine di 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento.

maria aiello
Primo
2024

Abstract

La pronuncia in commento, Cass., ordinanza 14 giugno 2024, n. 16630, definisce l’ambito di operatività della revoca del licenziamento intimato al lavoratore. L’istituto della revoca, in tale specifica fattispecie, è disciplinato dall’art. 18 comma l0 l.300/1970, modificato dalla l.92/2012, che riconosce al datore di lavoro il diritto (potestativo) di revocare liberamente il licenziamento a condizione che avvenga entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione del recesso
2024
Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi (IBSBC) - Sede Secondaria di Germaneto (CZ)
revoca licenziamento comunicazione
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