La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, Cass. 6 agosto 2024 n. 22161, si è pronun- ciata sulla fattispecie della forzata inattività del lavoratore idonea a causare, nel caso di specie, un «disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti» suscettibile di risarcimento. Fattispecie quest’ultima riconducibile allo stress da lavoro inteso come uno «stato, che si ac- compagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali» che in caso di esposizione prolungata, può «causare problemi di salute» di cui risponde il datore di lavoro obbligato per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L’inattività lavorativa forzata del lavoratore protratta nel tempo per colpa del datore di lavoro genera danno biologico. nota Cass. 6 agosto 2024 n. 22161
maria aielloPrimo
2024
Abstract
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, Cass. 6 agosto 2024 n. 22161, si è pronun- ciata sulla fattispecie della forzata inattività del lavoratore idonea a causare, nel caso di specie, un «disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti» suscettibile di risarcimento. Fattispecie quest’ultima riconducibile allo stress da lavoro inteso come uno «stato, che si ac- compagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali» che in caso di esposizione prolungata, può «causare problemi di salute» di cui risponde il datore di lavoro obbligato per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.File in questo prodotto:
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