La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, 31 ottobre 2024, n. 28171, interviene sull’istituto della comunicazione del licenziamento per ribadire la validità della comunica- zione inviata all’indirizzo ufficialmente indicato dal lavoratore al momento dell’assunzione, nonostante successivamente fosse intervenuto un cambiamento non comunicato al datore di lavoro.
Se il lavoratore non comunica il nuovo indirizzo di residenza al datore di lavoro è valida l’intimazione del licenziamento inviata al precedente indirizzo. nota Cass. 31 ottobre 2024, n. 28171
maria. aielloPrimo
2025
Abstract
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, 31 ottobre 2024, n. 28171, interviene sull’istituto della comunicazione del licenziamento per ribadire la validità della comunica- zione inviata all’indirizzo ufficialmente indicato dal lavoratore al momento dell’assunzione, nonostante successivamente fosse intervenuto un cambiamento non comunicato al datore di lavoro.File in questo prodotto:
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