L’ordinanza in commento, Cass. 11 novembre 2024, n. 28929, affronta la fattispecie del li- cenziamento per giustificato motivo soggettivo di un lavoratore reiteratamente ritardatario a lavoro a cui il datore di lavoro contesta la recidiva, di cui all’art. 7 ultimo comma Statuto lav., per analoghe infrazioni commesse nel biennio precedente alla contestazione del licen- ziamento impugnato. La pronuncia richiama altresì il principio di proporzionalità della sanzione per valutare l’adeguatezza della misura scelta dal datore di lavoro ed equilibrare le contrapposte posizioni soggettive in un ambito in cui le gravi inadempienze del lavoratore possono ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario impedendone la prosecuzione.
I ritardi reiterati a lavoro e la recidiva specifica legittimano il licenziamento disciplinare. nota Cass. 11 novembre 2024 n. 28929
maria aielloPrimo
2025
Abstract
L’ordinanza in commento, Cass. 11 novembre 2024, n. 28929, affronta la fattispecie del li- cenziamento per giustificato motivo soggettivo di un lavoratore reiteratamente ritardatario a lavoro a cui il datore di lavoro contesta la recidiva, di cui all’art. 7 ultimo comma Statuto lav., per analoghe infrazioni commesse nel biennio precedente alla contestazione del licen- ziamento impugnato. La pronuncia richiama altresì il principio di proporzionalità della sanzione per valutare l’adeguatezza della misura scelta dal datore di lavoro ed equilibrare le contrapposte posizioni soggettive in un ambito in cui le gravi inadempienze del lavoratore possono ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario impedendone la prosecuzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


